Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 13421/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal as inadmissible due to lack of interest under new 2021 law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13421/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court declared the taxpayer's appeal inadmissible, ruling that the new 2021 law restricts direct challenges to tax notices. The court found the plaintiff lacked standing because the disputed documents did not meet the specific statutory criteria for prejudice required to bypass standard appeal timelines. Consequently, the appeal was rejected without a merits analysis, and court costs were assigned to the appellant.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 3-bis del d.l. 21 ottobre 2021 n. 146; Direct challenges to tax notices are permitted only when the debtor proves specific statutory prejudice regarding public procurement participation, public debt collection, or loss of administrative benefits.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax collection appeal lack of interest direct challenge restriction public procurement prejudice procedural inadmissibility allegazioni insufficientemente motivate procedura di ricusazione domanda iniziale di accesso

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 3-bis del d.l. 21 ottobre 2021 n. 146
26283 del 6 settembre 2022 In tema di riscossione coattiva a mezzo ruolo, l'art. 3-bisdel d.l.
Art. 60, primo comma, lett. e), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Art. 140 cod. proc. civ.
Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Art. 112 cod. proc. civ.
Art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 26283 del 6 settembre 2022 delle Sezioni unite
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso n.4154/2017R.G. proposto da : Ferrara Pasquale, rappresentato e difes o da ll’avv. Tullio Elefante, con cui è elettivamente domiciliato in Roma alla via Cardinal De Luca n.10; –ricorrente – contro Agenzia delle e ntrate – Riscossione, quale successore a titolo universale ex lege dell’ Equitalia Servizio di Riscossione S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Ferdinando Caiazza, elettivamente domiciliato in Roma al viale delle Milizie n.34, presso l’avv. Antonio Ingenito. -controricorrente- tributi r.g. n.4154/2017 Cons. est. Andreina Giudicepietro avverso la sentenza n.6875/03/2016 della Commissione tributaria regionale della Campania, pronunciata in data 1 8 maggio 2016 , depositata in data 13 luglio 2016e non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 aprile2023 dal consigliere Andreina Giudicepietro . RILEVATO CHE:

1. Pasquale Ferrara ricorre, con due motivi, nei confronti dell’Equitalia Servizio di Riscossione S.p.A. , che resiste con controricorso,avverso la sentenza n.6875/03/2016 della Commissione tributaria regionale della Campania, pronunciata in data 18 maggio 2016, depositata in data 13 luglio 2016 e non notificata, che ha rigettatol’appello del contribuente avverso la decisione di primo grado che aveva dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione dell’estratto di ruolo.

2. Con la sentenza impugnata, la C.t.r., dopo aver ri levato l’ammissibilità, in via generale ed astratta, dell’impugnazione dell’estratto di ruolo, ove non fosse stata ritualmente notificata la cartella di pagamento, riteneva nel caso concreto che il ricorso del contribuente fosse precluso, in quanto aveva ad oggetto vizi della cartella di pagamento , ritualmen te notificata , da far valere con l’impugnazione di quest’ultima nei termini ordinari. Inoltre il giudice di appello rigettava il motivo relativo al difetto di motivazione dell’estratto di ruolo, che non era un atto con rilevanza esterna, ma un semplice documento informatico elaborato dall’esattore e contenente i dati della cartella.

3. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 13 aprile 2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380– bis . 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31agosto 2016, n.168, conv. dallalegge 25 ottobre 2016, n.197 . La controricorrente depositava memoria. r.g. n.4154/2017 Cons. est. Andreina Giudicepietro CONSIDERATO CHE: 1.1. Con il primo motivo, il ricorrente denunzia la violazione degli artt.60, primo comma, lett.e), d.P.R. 29 settembre 1973, n.600, e 140 cod. proc. civ., in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., sostenendo che, contrariamente a quanto ritenuto dalla C.t.r., la notifica dellacartella di pagamento non era avvenuta regolarmente e validamente. 1.2.

Con il secondo motivo, il ricorrente denunzia la nullità della sentenza impugnata ai sensi dell’art.112 cod. proc. civ., in relazione all’art.360, primo comma, n.4, cod. proc. civ.,poiché la C.t.r. avrebbe erroneamente individuato l’atto impugnato nell’estratto di ruolo, mentre il contribuente aveva impugnato il ruolo della cartella relativa ad Irpef, addizionali, imposte ed interessi dell’anno 2004, mai notificata.

2. I motivi da esaminare congiuntamente sono inammissibili per carenza di interesse alla luce del principio di diritto enunciato dalle Sezioni unite con la sentenza n. 26283 del 6 settembre 2022 In tema di riscossione coattiva a mezzo ruolo, l'art. 3-bisdel d.l. 21 ottobre 2021 n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021 n. 215 del 2021 col quale r.g. n.4154/2017 Cons. est. Andreina Giudicepietro Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di direttaimpugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codicedei contratti pubblici, di cui al Decreto Legislativo n.50 del 18 aprile 2016, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione 3.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio in ragione della sopravvenienza della decisione delle S.U.in pendenza del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibilee compensa le spese. r.g. n.4154/2017 Cons. est. Andreina Giudicepietro Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma de