Cassation court dismisses appeal and extinguishes proceedings due to cessation of the subject matter of the dispute.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax agency's appeal against the regional commission's decision extinguished because the underlying subject matter ceased to exist. The agency had requested termination of the proceedings under a specific law regarding simplified procedures, citing that related cases were already resolved. Consequently, the court accepted this request and ordered the process to end without a substantive ruling on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 46 d.lgs. 31/12/1992, n. 546; Art. 6 d.l. n. 119 del 2018: When the subject matter of the dispute ceases to exist due to the completion of related proceedings or the application of simplified procedures, the pending litigation is extinguished and costs remain with the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1633/20 14 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresentae difende , ope legis; –ricorrente – contro SALVATORI DANIEL, SALVATORI SERENA, CARAMONI TIZIANA, quali eredi di SALVATORI GABRIELE -intimati– avverso la sentenza n. 15 1 /01/2012 della Commissione tributaria regionale delle Marche, pronunciata in data 9 ottobre 2012 e pubblicata in data 27 novembre 2012, non notificata; DEFINIZIONE AGEVOLATAudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 aprile 2023dal consigliere dott. Federico Lume. Rilevato che:
1. In data 16 dicembre 2008, l'Agenzia delle entrate di Fabriano notificò a Gabriele Salvatori l'accertamento n. R9D 01010049 4 /2008, riguardante l'anno di imposta 2003, con il quale erano stati verificati maggiori redditi da capitale derivanti dalla sua partecipazione, quale socio al 25 per cento, nella estinta società Pegaso s.r.l., esercente l'attività di costruzione di edifici, in capo alla quale erano stati accertati maggiori ricavi non contabilizzati per euro 578.337,00, ed erano stati liquidati maggiori tributi per Irpef e addizionali regionale e comunale e irrogata la sanzione pecuniaria.
2. Impugnato il predetto atto dal contribuente, la Commissione tributaria provinciale di Ancona accolse il ricorso. La Commissione tributaria regionale delle Marche con la sentenza n. 151/01/2012, pronunciata in data 9 ottobre 2012 e pubblicata in data 27 novembre 2012, respinse l’appello principale dell’ufficio e quello incidentale degli eredi delcontribuente, deceduto.
3. Contro la predetta sentenza l'Agenzia delle e ntrate propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Sono rimasti intimati gli eredi di Gabriele Salvatori. La causa è stata fissata per l’adunanza camerale del 12 aprile 2023. Considerato che:
1. Con il primo motivo l’Agenzia deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 44 t.u.i.r., degli artt. 38, terzo comma, e 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973 nonché dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. Con il secondo motivo, in relazione all’art.360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., l’Agenzia deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti e, ove si ritenesse applicabile la previgente formulazione dell’art. 360 n. 5, motiv a zione insufficiente, illogica e contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
2. Con memoria dell’8/3/2021, l'Agenzia delle entrate, affermata la regolarità della definizione agevolata e richiesta la trattazione congiunta per connessione coi procedimenti nn. 1633/2014, 1625/2014, 1662/2014, ha chiesto l'estinzione del presente giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 d.lgs. 31/12/1992, n. 546, con compensazione delle spese. Occorre premette che i giudizi iscritti ai nn. 1640 e 1662 del 2014 sono già stati definiti da questa Corte. Considerato che, alla luce della richiesta della ricorrente, non residuano ragioni per non realizzare immediatamente la ratio legislativa che nella specie è quella di pervenire all'estinzione del processo pendente, in accoglimento di tale richiesta e in conformità ai principi indicati da Cass. 3/10/2018, n. 24083 va dichiarata l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, essendosi verificata la fattispecie prevista dalla legge che regola l'adesione agevolata.
3. Le spese del processo estinto, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere. Sp