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Decreto — n. 13387/2023 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure dismissed: process extinguished by default due to lack of response to tax authority's list.

Numero d'incarto Decreto — n. 13387/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the civil procedure extinguished because neither party responded to the tax authority's list of concluded cases. The appellant argued for a hearing, but the court found no valid request for treatment under the relevant law. Consequently, the process ended by default, and the costs remain with the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 5, comma 12 of Law n. 130/2022; Art. 391, third paragraph of the Civil Procedure Code: When a case is listed for extinction and no party requests a hearing within the legal term, the process is extinguished by default.

Parole chiave

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process extinction default judgment tax authority list civil procedure lack of response costs allocation legality of proceedings impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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Art. 5, comma 12 of Law n. 130/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n.
Art. 391, third paragraph of the Civil Procedure Code
5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6024/2021 R.G. proposto da : APPODIA CAV NELLO SRL, rappresentatae difesa dall’ avvocato CICCOTTI SABINA contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI PADOVA, rappresentata e difesadall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. VENEZIAn.355/01/2020 depositata il 09/09/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 12/05/2023 Il