Cassation appeal remanded for re-notification to tax agency due to lack of state attorney representation in lower courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation remanded the case for a new round of proceedings, ordering the re-notification of the cassation appeal to the tax agency. The lower courts had declared the appeal inadmissible because the tax agency did not utilize the state attorney's office, despite the agency's statutory right to do so. The Court ruled that notification to the state attorney was legally null but curable, and since the agency failed to appear in the lower instances, the procedural defect required a fresh notification to regularize the process.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 72 d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300; Art. 291 cod. proc. civ.: In tax litigation, notification of a cassation appeal to the state attorney is null if the tax authority did not use that office in lower courts, but such nullity is curable via renewal of notification or the authority's subsequent appearance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.27555/2017 R.G. proposto da : AMELIO ROSSANA, elettivamente domiciliat a in ROMA VIA XX SETTEMBRE 3, presso lo studio dell’avvocato Bruno Nicola Sassani (SSSBNN50E09E030Y) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Salvatore Muleo (MLUSVT58P01C352F) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE -intimata- avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della Calabria n. 988/2017depositata il 20/04/2017, non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/04/2023dal Consigliere Gian Paolo Macagno. Rilevato che:
1. L’Agenzia delle Entrate, con atto notificato a Rossana Amelio, socia accomandante della “Amelio Antonio Figli S.a.s. di Amelio Alessandro C., con la partecipazione del 45,30% accertava il maggior reddito da partecipazione per l’anno di imposta 2007. La contribuente impugnava il provvedimento chiedendone l’annullamento. La Commissione tributaria provinciale di Catanzaro rigettava il ricorso.
2. Avverso la sentenza di primo grado la contribuente proponeva appello. La CTR dichiarava l’appello inammissibile ai sensi dell’art. 53, comma 1 D.Lgs. n. 546 del 1992, ravvisando il difetto di specificità dei motivi.
3. Contro la decisione d’appello Rossana Amelio ha proposto ricorso per cassazione, con un unico motivo. L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata, non avendo svolto attività difensiva. Considerato che:
1. In tema di contenzioso tributario, qualora nel giudizio di merito l'Agenzia delle entrate non sia stata rappresentata dall'Avvocatura dello Stato, è nulla, e non inesistente, la notifica del ricorso per cassazione effettuata presso l'Avvocatura dello Stato, non potendosi escludere l'esistenza di un astratto collegamento tra il luogo di esecuzione della notifica ed il destinatario della stessa, in considerazione delle facoltà, concesse all'Agenzia dall'art. 72 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura. Tale nullità, inoltre, può essere sanata sia nel caso in cui l'Agenzia si costituisca senza sollevare eccezioni al riguardo, sia per effetto di rinnovazione della notifica, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. (Cass. Sez. U, Sentenza n. 22641 del 29/10/2007; Sez. 5, Ordinanza n. 17700 del 22/06/2021) 2. Nella specie il ricorso per Cassazione è stato notificato all’Agenzia delle Entrate presso l’Avvocatura dello Stato, ma l’intimata non si è avvalsa nei gradi di merito del patrocinio erariale.
3. Per effetto di quanto precede, la causa va dunque rinviata a nuovo ruolo, dovendosi ordinare, ai sensi dell'art. 291, comma 1, cod. proc. civ., la rinnovazione delle notifica del ricorso per cassazione entro 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza; deve inoltre disporsi l’acquisizione in forma integrale dei fascicoli dei giudizi di merito.
P.Q.M.
Rinvia a nuovo ruolo, ordinando, ai sensi dell'art. 291, comma 1, cod. proc. civ., la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione entro 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, e disponendo l’acquisizione dei fascicoli dei giudizi di merito