Ordinanza Interlocutoria — n. 13367/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAL’Agenzia delle Entrate, con atto notificato ad Alessandro Amelio, socio accomandatario della “Amelio Antonio Figli S.a.s. di Amelio Alessandro C., con la partecipazione del 50,70% accertava il maggior reddito da partecipazione per l’anno di imposta2005. Il contribuente impugnava il provvedimento chiedendone l’annullamento. La Commissione tributaria provinciale di Catanzaro rigettava il ricorso.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 291 cod. proc. civ; Ordinanza Interlocutoria — n. 13367/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Per effetto di quanto precede, la causa va dunque rinviata a nuovo ruolo, dovendosi ordinare, ai sensi dell'art. 291, comma 1, cod. proc. civ., la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione entro 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza; deve inoltre disporsi l’acquisizione in forma integrale dei fascicoli dei giudizi di merito.
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pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 27547/2017 R.G. proposto da: AMELIO ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA XX SETTEMBRE 3, presso lo studio dell’avvocato Bruno Nicola Sassani (SSSBNN50E09E030Y) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Salvatore Muleo (MLUSVT58P01C352F) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE -intimata- avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CATANZA RO n. 991/2017 depositata il 20/04/2017, non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/04/2023dal Consigliere Gian Paolo Macagno. Rilevato che:
1. L’Agenzia delle Entrate, con atto notificato ad Alessandro Amelio, socio accomandatario della “Amelio Antonio Figli S.a.s. di Amelio Alessandro C., con la partecipazione del 50,70% accertava il maggior reddito da partecipazione per l’anno di imposta2005. Il contribuente impugnava il provvedimento chiedendone l’annullamento. La Commissione tributaria provinciale di Catanzaro rigettava il ricorso.
2. Avverso la sentenza di primo grado il contribuente proponeva appello. La CTR dichiarava l’appello in ammissibile ai sensi dell’art. 53, comma 1 D.Lgs. n. 546 del 1992, ravvisando il difetto di specificità dei motivi.
3. Contro la decisione d’appello Alessandro Amelio ha proposto ricorso per cassazione, con un unico motivo. L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata, non avendo svolto attività difensiva. Considerato che:
1. In tema di contenzioso tributario, qualora nel giudizio di merito l'Agenzia delle entrate non sia stata rappresentata dall'Avvocatura dello Stato, è nulla, e non inesistente, la notifica del ricorso per cassazione effettuata presso l'Avvocatura dello Stato, non potendosi escludere l'esistenza di un astratto collegamento tra il luogo di esecuzione della notifica ed il destinatario della stessa, in considerazione delle facoltà, concesse all'Agenzia dall'art. 72 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura. Tale nullità, inoltre, può essere sanata sia nel caso in cui l'Agenzia si costituisca senza sollevare eccezioni al riguardo, sia per effetto di rinnovazione della notifica, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. (Cass. Sez. U, Sentenza n. 22641 del 29/10/2007; Sez. 5, Ordinanza n. 17700 del 22/06/2021).
2. Nella specie il ricorso per Cassazione è stato notificato all’Agenzia delle Entrate presso l’Avvocatura dello Stato, ma l’intimata non si è avvalsa nei gradi di merito del patrocinio erariale.
3. Per effetto di quanto precede, la causa va dunque rinviata a nuovo ruolo, dovendosi ordinare, ai sensi dell'art. 291, comma 1, cod. proc. civ., la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione entro 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza; deve inoltre disporsi l’acquisizione in forma integrale dei fascicoli dei giudizi di merito.
P.Q.M.
Rinvia a nuovo ruolo, ordinando, ai sensi dell'art. 291, comma 1, cod. proc. civ., la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione entro 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, e disponendo l’acquisizione dei fascicoli dei giudizi di merito.