Civil procedure: Court declares lawsuit extinguished due to automatic termination under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil lawsuit extinguished following the automatic termination of proceedings mandated by the new legislative framework. The lower court found that the insertion of the case into a specific list documented the regular conclusion of the dispute, with no party requesting a hearing. Consequently, the court ruled that the process ended by operation of law, leaving the burden of advanced costs on the party who prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 12 of Law No. 130/2022; When a case is listed for automatic termination under the new procedural regime, the court must declare the process extinguished unless a party requests a hearing within the statutory period.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1365/2021 R.G. proposto da : CASA OSPITALITA' COLLEREALE, rappresentata e difesa dall’avvocato TODARO NICOLA, contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE MESSINA, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. SICILIA SEZ. DIST. MESSINA n. 5285/16/2019 depositata il 16/09/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO I