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Ordinanza — n. 13344/2023 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses municipality's appeal, ruling the taxpayer must prove waste production to exclude land from TARSU tax calculation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13344/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the municipality's appeal against a regional tax commission decision regarding the TARSU waste tax. The municipality argued that the taxpayer failed to prove waste production on specific uncovered areas, yet the court held that the burden of proof for such exclusions lies with the taxpayer, not the administration. Consequently, the decision was quashed and the case remanded for a new hearing to verify if the taxpayer provided the necessary data on waste production.

Regesto Legislator

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Art. 62, comma 3, d.lgs. n. 507/1993; Art. 70, d.lgs. n. 507/1993: While the administration bears the burden of proving the existence of the tax obligation, the taxpayer must prove the existence and delimitation of areas producing special waste to exclude them from the taxable surface.

Parole chiave

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TARSU tax liability burden of proof allocation waste production evidence taxable surface calculation exclusion of areas municipal tax assessment special waste handling rifiuti urbani

Disposizioni normative citate

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Art. 62, comma 3, d.lgs. n. 507/1993
civ., violazione di norme di diritto (art. 62 d.lgs.
Art. 70, d.lgs. n. 507/1993
507 del 1993, ex art. 70) (cfr.
Art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.
con il primo motivo il Comune denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione di norme di diritto (art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 2623 del 27/01/2023
Cass. n. 2623 del 27/01/2023, n.
Cass. n. 21250 del 13/09/2017
Cass. n. 18054 del 14/09/2016
Cass. n. 10787 del 25/6/2016
Cass. n. 775 del 14/01/2011
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Testo completo

nte ORDINANZA sul ricorso 11739-2017 proposto da: COMUNE DI RODENGO SAIANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato ROBERTA ANDREOTTI, che lo rappresenta e difende assieme all’Avvocato GIORGIO MOROTTI e MATTEO PANNI procura speciale in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore -ricorrente – contro TRANSBOSIO S.r.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato CHIARA MORASCHI, rappresentata e difesa dall’Avvocato WERNER MANZILLO giusta procura speciale allegata al controricorso Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto Dott. FEDERICO SORRENTINO - Presidente - TARSU TIA ACCERTAMENTO Dott. ORONZO DE MASI - Consigliere - Dott. ANTONIO MONDINI - Consigliere - Ud.5/5/2023-CC Dott. ANDREA PENTA - Consigliere - Dott.ssaANTONELLA DELL’ORFANO - Rel. Consigliere - -controricorrente– avverso la sentenza n. 5952/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 16/11/2016, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata - tenutasi in modalità da remoto previo decr eto di autorizzazione del Presidente del Collegio - del 5/5/2023 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE il Comune di Rodengo Saiano propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva parzialmente accolto l’appello del Comune avverso la sentenza n. 688/2014 della Commissione tributaria provinciale di Brescia in accoglimento del ricorso proposto da Transbosio S.r.L. avverso avviso di accertamento TARSU/TIA 2012;

Transbosio S.r.L. resiste con controricorso CONSIDERATO CHE 1.1. con il primo motivo il Comune denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione di norme di diritto (art. 62 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507) e lamenta che la Commissione tributaria regionale abbia erroneamente escluso, dalla superficie imponibile ai fini TARSU, aree scoperte per una superficie di 660 mq, senza considerare che «la contribuente non aveva denunciato alcuna circostanza tale da rendere l’area non imponibile; tali circostanze non risulta(vano)... in alcun modo provate (non ...(essendo)... debitamente riscontrabili sulla base di idonea documentazione o in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili»); 1.2. in particolare, il Comune lamenta che «nell’unica denuncia presentata nel corso del 2012 ... era stata la stessa contribuente a dichiarare che l'aria scoperta era di (soli) 400 m quadri ... e soprattutto che su tale area venivano a prodursi rifiuti urbani assimilati, senza quindi indicare alcuna circostanza ai fini dell'esenzione; 1.3. viene altresì lamentato che la contribuente non avrebbe mai provato «l'idoneità di tale area scoperta a produrre rifiuti urbani», che risultava, dalla documentazione prodotta, «adibita al ricovero dei propri automezzi» e che la stessa Commissione tributaria regionale avrebbe ritenuto imponibile solo il capannone «destinato al ricovero automezzi» e non anche l’area esterna destinata al medesimo scopo; 1.4. le doglianzevanno accolte; 1.5. al riguardo la Commissione tributaria regionale ha affermato quanto segue:

«Esaminata accuratamente la documentazione prodotta in appello rileva il Collegio che la superficie assoggettata a tassazione da parte del Comune è di mq 121,15... e che la sola parte non tassabile è quella di mq. 600 costituita dall’area scoperta ... poiché insuscettibili di produzione di rifiuti»; 1.6. va rilevato, dunque, che secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), spetta al contribuente l'onere di fornire all'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza e alla delimitazione delle aree in cui vengono prodotti rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani (da lui smaltiti direttamente, essendo esclusi dal normale circuito di raccolta), che pertanto non concorrono alla quantificazione della superficie imponibile, in applicazione dell'art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993, posto che, pur operando anche nella materia in esame il principio secondo il quale spetta all'amministrazione provare i fatti che costituiscono fonte dell'obbligazione tributaria (nella specie, l'occupazione di aree nel territorio comunale), per quanto attiene alla quantificazione del tributo, grava sull'interessato (oltre all'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 70 del d.lgs. n. 507 del 1993) un onere d'informazione, al fine di ottenere l'esclusione delle aree sopra descritte dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale, secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale (cfr.

Cass. n. 2623 del27/01/2023, n. 21250 del 13/09/2017, n. 18054 del 14/09/2016); 1.7. tale orientamento è in linea con il principio costantemente affermato da questa Corte, secondo il quale l'onere della prova dei fatti costituenti fonte dell'obbligazione tributaria spetta all'amministrazione, per quanto attiene alla quantificazione della tassa, mentre l'onere di provare eventuali esenzioni o riduzioni tariffarie è posto a carico dell'interessato (oltre all'obbligo della denuncia, d.lgs. n. 507 del 1993, ex art. 70) (cfr. Cass. n. 2623 del 27/01/2023, n. 21250 del 13/9/2017, n. 10787 del 25/6/2016, n. 775 del 14/01/2011); 1.8. nella specie, la Commissione tributaria regionale ha del tutto omesso di verificare che il suddetto onere fosse stato correttamente assolto dalla Società contribuente, nonostante la contestazione al riguardo sollevata dal Comune, in entrambi i gradi di giudizio, sulla scorta di quanto indicato anche nell’atto impositivo impugnato; 1.9. spetterà dunque alla Corte territoriale stabilire se il contribuente abbia fornito all'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza e alla delimitazione delle aree in cui vengono prodotti eventuali rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani (dallo stesso smaltiti direttamente, essendo esclusi dal normale circuito di raccolta);

2. il ricorso va dunque accolto nei termini di cui in motivazione, con conseguente cassazione dell'impugnata sentenza e rinvio per nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così d