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Ordinanza — n. 13301/2023 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses tax appeal as litigation subject ceased due to taxpayer's adoption of new settlement law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13301/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court declared the tax proceeding extinguished because the taxpayer voluntarily adopted the new settlement regime under Article 5 of Law No. 130/2022. The Administrative Authority requested the dismissal, and the taxpayer confirmed his adherence to the beneficial norms, leading both parties to agree on the cessation of the dispute. Consequently, the Court ruled that the litigation subject had ceased, formally extinguishing the case without addressing the underlying tax merits.

Regesto Legislator

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Art. 5 della legge n. 130 del 2022; When a taxpayer adopts the new settlement regime, the litigation subject ceases and the proceeding is extinguished.

Parole chiave

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cessation of litigation subject tax settlement regime extinguishment of proceeding Law 130/2022 tax dispute termination sostituzione fiscale ripresa dell'imposta sul valore aggiunto nozione di doppia imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 5 della legge n. 130 del 2022
L’Amministrazione finanziaria, infatti, con atto datato 7.2.2023 ha comunicato che il ricorrente ha aderito alla definizione agevolata delle controversie di cui all’art. 5 della legge n. 130 del 2022, versando tutti gli oneri previsti.
Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Con il suo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria contesta la violazione dell’art.
Art. 67, comma 1, lett. b), del Dpr n. 917 del 1986
civ., l’Amministrazione finanziaria contesta la violazione dell’art. 67, comma 1, lett. b), del Dpr n. 917 del 1986, dell’art.
Art. 1, comma 37, della legge n. 244 del 2007
Quindi, avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 1, comma 37, della legge n. 244 del 2007 (finanziaria 2008), il 1°.1.2008 procedeva alla estromissione dell’immobile dalla sfera imprenditoriale, e ne diveniva proprietario pro quota a titolo privato.
Art. 46, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992
In conseguenza la ricorrente ha domandato pronunciarsi la cessazione della materia del contendere, compensandosi le spese di lite ai sensi dell’art. 46, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992.
Art. 5, comma 5, della legge n. 130 del 2022
Ai sensi dell’art. 5, comma 5, della legge n. 130 del 2022, le spese di lite del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. VI-III, 30.9.2015, n. 19560
L’estraneità della fattispecie rispetto alle previsioni dalla norma ora richiamata consente di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass. sez. VI-III, 30.9.2015, n. 19560; Cass.
Cass. sez. V, 12.10.2018, n. 25485
19560; Cass. sez. V, 12.10.2018, n. 25485; Cass.
Cass. sez. V, 28.5.2020, n. 10140
25485; Cass. sez. V, 28.5.2020, n. 10140; Cass.
Cass. sez. V, 9.3.2021, n. 6400
10140; Cass. sez. V, 9.3.2021, n. 6400).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - contro Guerini Diego Angelo, rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa a margine del controricorso, dall’Avv. Antonello Linetti del Foro di Brescia, e dall’Avv. Daniele Manca Bitti, che hanno indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo, alla via Luigi Lucani n. 1 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1403, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, l’8.2.2016, e pubblicata il 7.3.2016; ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata del 31.3.2023, la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio;

Oggetto: Imprenditore individuale - Bene Immobile dell’impresa - Estromissione - Adesione a normativa condonistica - Art. 5, l. 130/2022 - Cessazione della materia del contendere. la Corte osserva: Fatti di causa 1. Guerini Diego Angelo, imprenditore individuale, acquistava il 13.10.2004 la quota indivisa del 50% di un fabbricato strumentale sito nel Comune di Brescia, al costo di Euro 125.000,00. Quindi, avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 1, comma 37, della legge n. 244 del 2007 (finanziaria 2008), il 1°.1.2008 procedeva alla estromissione dell’immobile dalla sfera imprenditoriale, e ne diveniva proprietario pro quota a titolo privato.

Procedeva alla stima del valore dell’immobile e sul valore normale, pari ad Euro 191.173,50, versava l’imposta sostitutiva. 1.1. In data 18.12.2008 il contribuente cedeva la quota posseduta dell’immobile al prezzo di Euro 175.000,00, inferiore a quello stimato in sede di estromissione, e pertanto riteneva di non aver realizzato nessuna plusvalenza e di non dovere perciò versare alcuna imposta conseguenziale. L’Agenzia delleEntrate, dopo aver somministrato al Guerini un questionario informativo, emetteva l’avviso di accertamento n. T9H01C201258/2013, avente ad oggetto il tributo dell’Irpef, con il quale richiedeva il pagamento dell’imposta in relazione alla plusvalenza che riteneva essere stata realizzata mediante l’acquisto della quota di proprietà dell’immobile al costo di Euro 125.000,00 e la successiva rivendita infraquinquennale al prezzo di Euro 175.000.00.

2. Il contribuente impugnava l’atto impositivo notificatogli, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Brescia, contestando di aver già pagato il tributo dovuto in seguito dell’estromissione del bene, dovendosi anche evitare il ricorrere di una doppia imposizione. La CTP riteneva fondate le ragioni del contribuente ed annullava l’atto impositivo.

3. Avverso la decisione sfavorevole assunta dalla CTP, ha spiegato appello l’Amministrazione finanziaria, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia. La CTR ha confermato la decisione dei giudici di primo grado.

4. La pronuncia adottata è stata impugnata per cassazione dall’Ente impositore, che si affida ad un motivo di ricorso. Resiste mediante controricorso il contribuente.

5. In prossimità della fissata udienza di trattazione, la stessa Amministrazione finanziaria ha depositato istanza di voler dichiarare la cessazione della materia del contendere, avendo il contribuente aderito a normativa condonistica. Ha quindi depositato memoria anche il controricorrente, e si è associato alla richiesta di pronunzia dell’estinzione del giudizio in conseguenza della cessazione della materia del contendere. Ragioni della decisione 1. Con il suo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria contesta la violazione dell’art. 67, comma 1, lett. b), del Dpr n. 917 del 1986, dell’art. 1, comma 37, della legge n. 244 del 2007, e del Dpr n. 600 del 1973, perché l’estromissione del bene, che ha finalità agevolativa, non interrompe il termine quinquennale previsto per le plusvalenze immobiliari, ed il valore del cespite su cui verificare l’eventuale realizzazione di una plusvalenza, è quello di acquisto.

2. Non sussistono, invero, le condizioni perché il motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate sia esaminato. L’Amministrazione finanziaria, infatti, con atto datato 7.2.2023 ha comunicato che il ricorrente ha aderito alla definizione agevolata delle controversie di cui all’art. 5 della legge n. 130 del 2022, versando tutti gli oneri previsti. In conseguenza la ricorrente ha domandato pronunciarsi la cessazione della materia del contendere, compensandosi le spese di lite ai sensi dell’art. 46, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992. 2.1. Con successivo atto datato 21.2.2023 il contribuente ha dichiarato di aderire alla richiesta di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese processuali.

3. Il processo deve pertanto essere dichiarato estinto, per effetto dell’intervenuta cessazione della materia del contendere, secondo il disposto di cui all’art. 5 della legge n. 130 del 2022.

4. Ai sensi dell’art. 5, comma 5, della legge n. 130 del 2022, le spese di lite del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. 4.1. Il tenore della pronunzia, che è di estinzione del giudizio e non di rigetto, o di inammissibilità o improponibilità del ricorso, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale e pertanto di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente, anche incidentale, non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione. L’estraneità della fattispecie rispetto alle previsioni dalla norma ora richiamata consente di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass. sez. VI-III, 30.9.2015, n. 19560; Cass. sez. V, 12.10.2018, n. 25485; Cass. sez. V, 28.5.2020, n. 10140; Cass. sez. V, 9.3.2021, n. 6400). La Corte,

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio introdotto dall’Agenzia delle Entrate, avendo il contribuente Guerini Diego Angelo aderito alla normativa beneficiale di cui all’art. 5 della legge n. 130 del 2022, e dichiara cessata la materia del contendere.