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Ordinanza Interlocutoria — n. 13291/2023 — snciv Generato dall'IA

Court suspends tax appeal process to allow simplified settlement procedure under new law.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 13291/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation suspended the tax appeal proceedings to verify the results of the simplified settlement procedure. The taxpayer requested suspension under the new law, while the tax agency argued the dispute did not qualify for the exemption. The court granted the suspension pending the outcome of the simplified procedure.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 193; Art. 1, comma 197 della legge 197/2022: Tax disputes involving the Revenue Agency are not automatically eligible for simplified settlement, but a taxpayer's specific request triggers a suspension of proceedings until the settlement application and payment are submitted.

Parole chiave

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simplified settlement procedure tax appeal suspension Revenue Agency dispute simplified tax procedure procedural suspension sospensione della riscossione fiscale differimento dell'imposizione ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 193 della legge 197/2022
con istanza depositata il 13 febbraio 2023 la società ha chiesto la sospensione del processo, ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n.
Art. 1, comma 197 della legge 197/2022
con istanza depositata il 13 febbraio 2023 la società ha chiesto la sospensione del processo, ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n.
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Testo completo

e ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 17182/2016 del ruolo generale, proposto DA A.GE.CO.S.S. P .A.(codice fiscale 01316700762), con sede in Paterno (PZ), Contrada Pietrasanta, in persona del presidente del consiglio di amministrazione, legale rappresentante pro tempore , Gerardo Bonassisa, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’avv. Mario Argenio del Foro di Foggia (codice fiscale RGN MRA 42P06 I158 L), elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. Claudia Cozzi, in Napoli, alla Via Crescenzo n. 42. - RICORRENTE – CONTRO l’A GENZIA DELLE E NTRATE (codice fiscale 06363391001), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , R EGISTRO dall’Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale 80224030587), domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. - CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza n. 522/27/62016 della Commissione tributaria regionale della Toscana, depositata il 4 aprile 2019 e non notificata;

UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere Ugo Candia nella camera di consiglio del 2 marzo 2023; RILEVATO CHE :

1. con la sentenza impugnata, la Commissione tributaria regionale della Puglia (sezione di Bari, sezione distaccata di Foggia) rigettava l’appello proposto dalla contribuente avverso la pronuncia n. 98/3/2013 della Commissione tributaria provinciale di Foggia, che aveva, a sua volta, respinto il ricorso avanzato dalla società contro due avvisi di accertamento attraverso i quali l’Agenzia delle Entrate aveva riliquidato, in misura proporzionale, le imposte di registro dovute sulle somme ingiunte con il titolo monitorio, nonché sul contratto transattivo posto a base del predetto decreto;

2. la società impugnava detta pronuncia con ricorso notificato in data 13 luglio 2016, formulando quattro motivi di impugnazione;

3. l’Agenzia delle Entratedepositava «atto di costituzione» del 4 ottobre 2016, dando atto di non aver notificato controricorso nei termini, riservandosi la facoltà di partecipare all’udienza di discissione della causa;

4. con istanza depositata il 13 febbraio 2023 la società ha chiesto la sospensione del processo, ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dichiarando di volersi avvalere della procedura di definizione agevolata ivi prevista, con riserva di depositare nei termini dilegge copia della domanda e della documentazione attestante i versamenti dovuti o della prima rata; CONSIDERATO CHE : 1.la controversia in oggetto coinvolge l’Agenzia delle Entrate e non rientra tra quelle escluse dalla definizione agevolata a mente dell’art. 1, comma 193, della menzionata legge;

2. l’art. 1, comma 197, della citata legge dispone che «Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata»;

P.Q.M.

la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo anche per verificare gli esiti della definizione agevolata della lite a mente