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Ordinanza Interlocutoria — n. 13270/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court suspends customs duty case pending simplified dispute resolution under new 2022 law.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 13270/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court suspended the customs duty appeal against Puma Italia S.r.l. pending the application of the simplified dispute resolution procedure. The tax office argued that intra-group royalties should be taxed as transaction values, while the company contended the matter was now governed by the new simplified process. Consequently, the proceedings were halted to allow the simplified mechanism to define the outcome.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 191 e 197, l. 197/2022; Art. 20, comma 1, lett. c) d.l. 34/2023: When a taxpayer requests the simplified dispute resolution procedure for pending tax controversies, the court must suspend the main proceedings until the simplified process concludes.

Parole chiave

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simplified dispute resolution customs duties intra-group royalties tax suspension simplified procedure prodotti provenienti dai paesi terzi obbligo doganale franchigia doganale

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 191 e 197, l. 197/2022
CONSIDERATO CHE Parte controricorrente e ricorrente incidentale ha depositato in data 7aprile 2023 istanza di sospensione con cui dichiara di volersi avvalere della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ai sensi dell’art. 1,commi 191 e 197 , l .
Art. 20, comma 1, lett. c) d.l. 34/2023
197/2022, come modificato dall’art. 20, comma 1, lett.
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Testo completo

nunciatola seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 11140/2020R.G. proposto da: AGENZIA DELLE DOGANE E DEIMONOPOLI (C.F. 97210890584 ), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro PUMA ITALIA S.r.l. (C.F. 11904560155), in persona del legale rap- presentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. SARA AR- MELLA (C.F. RMLSRA69S60I480P) e dall’Avv. SILVANA MELIANBRO (C.F.

MLMSVN57C62I333T)in virtù di procura in calce al controricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima in Roma, Cir- convallazione Trionfale, 78/2 Oggetto: tributi –dazi –royalties -sanzioni N.11140/20 R.G. Est. F. D’Aquino –controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lom- bardia n. 4602/09/19 depositata in data 20 novembre 2019 Udita la relazione svolta dal Consigliere Filippo D’Aquino nella camera di consiglio del 20 aprile 2023. RILEVATO CHE La società contribuente PUMA ITALIA S.r.l., la quale svolge l’attività di commercio e distribuzione all’ingrosso di calzature e articoli sportivi e facente parte di un gruppoche fa capo a PUMA AG, con sede in Ger- mania,ha impugnato un avviso di accertamento suppletivo e di rettifica e un correlativo provvedimento di irrogazione di sanzioni, con cui l’Uf- ficioDogane di Milano 2 recuperava a tassazione quale valore di tran- sazione assoggettato a diritti di confine il corrispettivo di servizi infra- gruppo corrisposti alla controllante tedesca e relativi a merce importata da terzi produttori dell’area asiatica con b ollette di importazione del giugno 2014, riqualificando tale corrispettivo in termini di royalties da aggiungere al valore di transazione in dogana delle medesime merci importate.Veniva, inoltre recuperata l’IVA; che la CTP di Milano, nel rigettare la pre liminare eccezione di in- competenza territoriale, ha accolto il ricorsonel merito; che la CTR della Lombardia, con sentenza in data 20 novembre 2019, ha accolto l’appello dell’Ufficio, ritenendo che oggetto dell’accer- tamento relativo alla daziabilità delle royalties,quale corrispettivo rien- trante nel valore di transazione delle merci acquistate daifornitori asia- tici,è la possibilità per i terzi produttori di vendere la merce anche in caso di opposizione da parte della controllante tedesca tramite un terzo mandatario (World Cat LTD); che, nella specie, il giudice di appello ha accertato che la società controllante controlla la scelta dei produttori ben al di là di un mero controllo di qualità, in quanto i produttori si impegnano, tramite la N.11140/20 R.G.

Est. F. D’Aquino mandataria, a fabbricare per la licenziante, versando i diritti di licenza quale condizione della vendita dal mandatario,soggetto legato al ven- ditore. Ha, poi, ritenuto dovuta l’IVA sui maggiori corrispettivi accer- tati, nonostante il ricorso nel caso di specie all’inversione contabilee ha rigettato la pretesa sanzionatoria per obiettiva incertezza; che ha proposto ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a un unico motivo, cui resiste con controricorso la società contribuente, la quale proposto a sua volta ricorso incidentale affidato a novemotivi, ulterior- mente illustrati da memoria.

CONSIDERATO CHE Parte controricorrente e ricorrente incidentale ha depositato in data 7aprile 2023 istanza di sospensione con cui dichiara di volersi avvalere della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ai sensi dell’art. 1,commi 191 e 197 , l . 29 dicembre 2022, n. 197 , come ribadito in memoria; che deve disporsi il rinvio della causa a nuovo ruolo, stante la so- spensione delle controversie definibili a termini dell’art. 1, comma 197, l. n. 197/2022, come modificato dall’art. 20, comma 1, lett.

c) d.l. 30 marzo 2023, n. 34; P. Q. M. sospende il giudizio fino al 10 ottobre 2023 ex art. 1, com