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Ordinanza — n. 13265/2023 — snciv Generato dall'IA

Customs court dismissed appeal for tardiness; Appellate court erred by ruling on untimely violation claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13265/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Customs Agency appealed a regional tribunal decision that had dismissed its tardiness objection regarding a customs value correction. The lower court ruled that the agency's claim for a violation of the statute's contradiction requirement was untimely, despite the agency having raised this specific issue in its own appeal. The Supreme Court found the appellate court erred in adjudicating this untimely claim, as the agency had not raised it in its initial recourse against the first-instance judgment.

Regesto Legislator

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Art. 12, comma 7 della legge n. 212/2000; The appellate court cannot rule on a violation claim that was not raised by the party in the initial recourse, constituting a defect of extrapetition.

Parole chiave

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customs value determination royalties in customs value tardiness of recourse ultrapetition defect contradiction requirement appellate court error customs tribunal procedure licenza d'importazione

Disposizioni normative citate

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Art. 12, comma 7 della legge n. 212/2000
la CTP di La Spezia, con sentenza n.98/02/2015, aveva accoltoil ricorso rilevando la violazione dell’art. 12, comma 7 della legge n. 212/2000 e, nel merito , la erroneità del computo delle royalties nel valore doganale delle merci importate;
Art. 29 del Codice della Dogana
Art. 32 del Codice della Dogana
art. 112 c.p
4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.per avere la CTR –“nella sua unica ratio decidendi”– ritenuto essere stato violato il contraddittorio preventivo di cui all’art.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. 5°, n. 21057 del 2021
Cass., sez. 5, n. 8716 del 2021
Cass., sez. 5, n. 8716 del 2021; Cass.
Cass. 18830 del 2017
8716 del 2021; Cass. 18830 del 2017; Cass.
Cass. 12 gennaio 2016, n. 296
Cass. 31 luglio 2015, n. 16213
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Testo completo

la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero n. 3364del ruolo generale dell’anno 2019 proposto Da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente- Contro Oggetto: diritti doganali - valore della merce - royalties Perletti s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa, giusta procura speciale a margine del controricorso,dagli Avv.tiLuigi Ferrajoli e Alessio Petretti, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, sito in Roma, viadegli Scipioni n. 268/A; - controricorrent e - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 1418 /0 5 /18 dep ositata in data 29 ottobre 2018 , notificatain data 3.12.2018;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 marzo 2023 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera. Rilevato che -l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli propone ricorso per cassazione, affidato a due motiv i , avverso la sentenza indicata in epigrafe della Commissione tributaria regionale della Liguria che aveva rigettato l'appello proposto nei confronti di Perletti s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di La Spezia che aveva accolto ilricorso propost o dalla suddetta società avverso l’avviso di rettifica n. 14676/V con i l quale l’Ufficio aveva recuperato maggiori dazi e Iva in relazione ad operazioni di importazioni risalenti al 2010, sul presupposto della mancata inclusione nel valore delle merci dell’ammontare versato a titolo di royalties dalla contribuente per lo sfruttamen to di marchi di fabbrica ai titolar i dei diritti immateriali ( “ W innie The Pooh” “ Bella Sara” “Cars” “ Toy Story”) dei quali era licenziataria, nella misura prevista dal relativo contratto di licenza;-in punto di fatto dalla sentenza impugnata si evince che:

1) avverso l’atto di rettifica n. 14676V, Perletti s.p.a. aveva proposto ricorso dinanzi alla Commissione tributaria di La Spezia deducendo la infondatezza della pretesa tributaria per erronea determinazione del valore delle merci importate in dogan a ;

2) la CTP di La Spezia, con sentenza n.98/02/2015, aveva accoltoil ricorso rilevando la violazione dell’art. 12, comma 7 della legge n. 212/2000 e, nel merito , la erroneità del computo delle royalties nel valore doganale delle merci importate;

3) avverso la sentenza di primo grado , aveva proposto appello l’Agenzia eccependo l’inammissibilità per tardività del ricorso introduttivo, il vizio di ultrapetizione in merito alla asserita violazione dell’art.12, comma 7 della legge n. 212/00 e la falsa applicazione degli artt. 29 e 32 del CDCstante la legittima inclusione dei diritti di licenza nel valore doganale delle merci importate;

4) aveva resistito la società chiedendo la conferma della sentenza di prime cure; -il giudice di appello – respinta l’eccezione di inammissibilità per tardività del ricorso introduttivo - ha conferma to “il contenuto e l e conclusioni”della sentenza di primo grado osservando in merito alla violazione dell’art. 12, comma 7, dello Statuto l’obbligatorietà del contraddittorio ancora di più nelle verifiche a “tavolino”; -resiste con controricorso la Perletti s.p.a.; Considerato che -con il primomotivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.per avere la CTR –“nella sua unica ratio decidendi”– ritenuto essere stato violato il contraddittorio preventivo di cui all’art. 12, comma 7 della legge n. 212/2000, sebbene, come era evincibile dal contenuto del ricorso introduttivo, non fosse stata mai sollevata dalla società l’eccezione afferente alla violazione dell’art. 12, comma 7, dello Statuto, avendo quest’ultima argomentato il motivo di censura soltanto in termini di “nullità del provvedimento impugnato per infondata ed erronea determinazione del valore delle merci in dogana”; -con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 132, primo comma, n. 4 c.p.c. e 36, primo comma, n. 4 del Dlgs. n. 546/92 per avere la CTR nell’affermare che “il contenuto e le conclusioni dei giudici di prime cure sono condivisibili e potranno essere confermati”, adottato una motivazione apparente se e nella misura in cuisi volesse ravvisare in tali righe una autonoma ratio decidendi; -priva di pregio è l’eccezione di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 3 e n. 6 c.p.c., palesandosi quest’ultimo autosufficiente in quanto sviluppa una sintesi chiara dell'intera vicenda processuale e mette in luce le ragioni a sostegno dello stesso, con espressa menzione degli atti processuali su cui si fonda; -assume carattere pregiudiziale l’esame del secondo motivo di ricorso che è fondato; - nella sentenza di primo grado (riportata in ricorso pag. 14 e nel controricorso a pag.

5) la CTP – a fronte della contestazione da parte della società contribuente con il ricorso introduttivo della illegittimità del provvedimento impugnato per infondatezza ed erronea determinazione del valore delle merci importate in dogana –ha accolto in ricorso sulla base di due rationes decidendi:

1) violazione dell’art. 12, comma 7 della legge n. 212/2000 ( prima ratio decidendi ) ;

2) erronea inclusione dei diritti di licenza nel valore doganale delle merci importate, atteso che i soggetti titolari dei diritti di licenza si erano limitati ad esercitare “una serie di controlli esclusivamente finalizzati a garantire la qualità dei prodotti realizzati” per cui il pagamento delle royalties non costituiva condizione di vendita e tale importo non doveva essere assoggettato a imposizione di confine(seconda ratio decidendi ); -nella sentenza impugnata, la CTR – dopo avere rigettato l’eccezione di inammissibilità per tardività del ricorso originario - sebbene nell’impianto argomentativo si sia soffermata soltanto in merito alla violazione dell’art. 12, comma 7 dello Statuto, osservando l’obbligatorietà del contraddittorio ancora “di più nella verifica a tavolino”, ha concluso affermando che “il contenuto e le conclusioni dei giudici di prime cure sono condivisi e potranno essere confermati”;con ciò, il giudice di appello ha, dunque, sostanzialmente confermato in toto la sentenza di primo grado basata oltre che sul rili evo della violazione dell’art. 12, comma 7, cit. anche sulla asserita erronea inclusione delle royalties nel valore doganale delle merci importate senza esplicitare con riguardo a tale seconda ratio decidendi l’iter logico-giuridico sotteso a tale decisione; - anche il primo motivo di ricorso - che aggredisce la prima ratio decidendi concretante nell’asserita violazione dell’art. 12, comma 7, dello Statuto –è fondato; - premesso che "E' ravvisabile vizio di extrapetizione soltanto allorquando il giudice d'appello pronunci oltre i limiti delle richieste e delle eccezioni fatte valere dalle parti, oppure su questioni non dedotte e che non siano rilevabili d'ufficio, attribuendo alle parti un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato; non è invece precluso al giudice del gravame l'esercizio del potere-dovere di qualificare diversamente i fatti, con il solo limite di non esorbitare dalle richieste contenute nell'atto di impugnazione e di non introdurre nuovi elementi di fatto nell'ambito delle questioni sottoposte al proprio esame (tra varie, Cass., sez. 5°, n. 21057 del 2021;

Cass., sez. 5, n. 8716 del 2021; Cass. 18830 del 2017; Cass. 12gennaio 2016, n. 296; 31 luglio 2015, n. 16213), nella specie:

1) come si evince dal contenuto del ricorso introduttivo della società riportato in ricorso incentrato sulla denuncia della illegittimità del provvedimento impugnato per erronea determinazione del valore delle merci in dogana, non risulta formulata alcuna censura in termini di violazione dell’art. 12, comma 7, cit.;

2) la sentenza di primo grado ha accolto il ricorso per violazione dell’art. 12, comma 7 della legge n. 212/2000 e nel merito per erronea inclusione dei diritti di licenza nel valore doganale delle merci importate;

3) il vizio di ultrapetizione ha costituito motivo di appello da parte dell’Ufficio;

4) la CTR, confermando la sentenza di primo grado ha ritenuto in merito alla violazione dell’art. 12, comma 7 cit. la obbligatorietà del contraddittorio ancor di più sulla verifica a tavolino con ciò incorrendo anch’essa nel vizio di ultrapetizione non trattandosi di censura dedotta dalla contribuente nel ricorso originario; - in conclusione, il ricorso va accolto, con cas sazione della sentenza impugnata e rinvio anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria in diversa composizione; P.Q. M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legitti