Cassation appeal dismissed as parties settled and withdrew all claims via mutual agreement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe parties submitted a conciliatory agreement to withdraw their respective appeals and requests for incidental cassation. The court declared the proceedings extinguished with mutual renunciation of claims and compensation of litigation costs. This outcome reflects the parties' voluntary resolution of the dispute regarding local tax collection fees.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, Art. 391 c.p.c.: When parties mutually renounce their appeals and requests, the court declares the proceedings extinguished and orders compensation of litigation costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
iare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11656/2019 del ruolo generale, proposto DA F ONDAZIONE R UI – R ESIDENZE U NIVERSITARIE I NTERNAZIONALI - (codice fiscale 02753020581), con sede in Milano, Via Domenichino n. 16, in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomine poste in calce al ricorso, dall’avv. Luigi Annunziata del Foro di Verona (codice fiscale NNN LGU 66E20 F839 Y), domiciliata, ai sensi dell’art. 366, secondo comma, cod. proc. civ., presso la cancelleria della Corte di cassazione. - RICORRENTE – CONTRO la S OCIETÀ L OCALE DI R ISCOSSIONE S. P .A.
– (codice fiscale 04222030233), con sede in Verona, Vicolo Volto Cittadella, n. 4, in persona del legale rappresentante pro tempore, dr. Marco Vantini, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina del 7 TARSU maggio 2019 a rogito del notaio Valentina Papoff (rep. 5610), dall’avv. Tonio Di Iacovo (codice fiscale DCV TNO 72M04 H501 I), con studio in Roma, Viale Castro Pretorio, 122 (Studio Pirola Pennuto Zei Associati). - CONTRORICORRENTE – RICORRENTE INCIDENTALE - per la cassazione della sentenza n. 1474/5/2018 della Commissione tributaria regionale del Veneto, depositata in data 18 dicembre 2018;
U DITA la relazione svolta dal Consigliere Ugo Candia all’udienza camerale del 4 maggio 2023; RILEVATO CHE : 1.con la suindicata sentenza la Commissione tributaria regionale del Veneto, giudicando in sede rinvio all’esito dell’ordinanza di questa Corte n. 22530, depositata il 27 settembre 2017, rigettava l’appello proposto dalla suindicata ricorrente avverso la sentenza n. 210/1/2019 della Commissione tributaria provinciale di Verona, la quale aveva, a sua volta, respinto l’istanza, presentata dalla contribuente, di rimborso delle somme versate a titolo di Tarsu per gli 2006/2007;
2. avverso tale sentenza la Fondazione Rui proponeva ricorso per cassazione, notificato il 3 aprile 2019, formulando tre motivi di ricorso;
3. la Società Locale di Riscossione S.p.A. notificava in data 10/13 maggio 2019 controricorso, con il quale avanzava altresì ricorso incidentale condizionato, contro cui la ricorrente notificava il 29 maggio 2019 controricorso; CONSIDERATO CHE : 4.con istanze depositate il 3 aprile 2023, sottoscritte dalle parti e dai relativi difensori, la Fondazione Rui e la Società Locale di Riscossione S.p.A., nel dare atto di aver sottoscritto un accordo conciliativo, hanno dichiarato, ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ., di rinunciare ai rispettivi ricorsi, accettando le reciproche rinunce, chiedendo che il giudizio venisse dichiarato estinto, con compensazione delle spese di lite; 5.la predette richieste sono conformi alle prescrizioni di cui all’art.390 cod. proc. civ.; 6.in linea con la espressa richiesta ed ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ. le spese del presente giudizio vanno compensate;
7. non ricorrono i presupposti di cui all’art 13, comma 1 - quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, come tale di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (cfr. Cass., Sez. L., 9 luglio 2020, n. 14641; Cass., Sez. T, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. VI/I, 12 novembre 2015, n. 23175); P . Q . M . la Corte, letto l’art. 391 cod. proc. civ. dichiara l’estinzione del giudizio per intervenute rinunce ai ri