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Ordinanza Interlocutoria — n. 13256/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court suspends tax appeal due to new simplified dispute resolution law provisions.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 13256/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione suspended the tax appeal regarding excise duties and penalties for Libera Energia s.r.l. The court noted the taxpayer's request to utilize the simplified dispute resolution procedure introduced by recent legislation. Consequently, the proceedings were halted and remitted to a new docket for further handling under the new framework.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 197, della legge n. 197/22; Art. 1, commi 186-202, della legge n. 197/22: The court suspends ongoing tax litigation when the taxpayer formally requests the application of the new simplified dispute resolution procedure, thereby halting the cassation process until the new regime is defined.

Parole chiave

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simplified dispute resolution tax appeal suspension excise duties 2015-2016 payment penalty reduction cessation of gas supply Corte di Cassazione new tax procedure imposta sull'energia

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 197, della legge n. 197/22
in liquidazione resiste con controricorso;CONSIDERATO CHE parte contribuente ha depositato istanza di sospensione ex art. 1, comma 197, della legge n. 197/22 dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art.
Art. 1, commi 186-202, della legge n. 197/22
120/2018 della sanzione per ritardato pagamento ai sensi dell’art. 13 del d.lgs.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA Sul ricorso iscritto al numero 7750 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto Da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente- Contro Libera Energia s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale su foglio separato allegato al controricorso, dall’Avv.to Ottorino Licci, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv.to Stefano D’Acunti, in Roma, Via delle Milizie n. 9;

Oggetto:Tributi Accise 2015-2016 -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 265/09/2021, depositata in data 15 gennaio 2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 aprile 2023 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera. RILEVATO CHE -l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore , propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia aveva accolto l’appello proposto da Libera Energia s.p.a. avverso la sentenza n. 176/02/2019 della Commissione Tributaria Provinciale di Varese che, previa riunione, aveva rigettato i ricorsi presentati dalla contribuente avverso 1) l’avviso di pagamento n. 2018/A/6265 per il recupero dell’indennità di mora e interessi ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 504/95 dovuti per il ritardato versamento delle accise sul gas naturale non versate relativamente alla rata di dicembre 2015 nonché alle rate di gennaio e febbraio 2016 conguagliate con crediti esposti nelle relative dichiarazioni;

2) l’atto di irrogazione n. 120/2018 della sanzione per ritardato pagamento ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 471/97; -la CTRha ritenuto illegittimo l’avviso di pagamento atteso che la cessazione da parte della società, a partire dal 1.12.2015, dell’attività di fornitura di gas naturale e della fatturazione verso i consumatori finali aveva comportato il venire meno del presupposto impositivo per l’applicazione e il versamento dell’accisa; inoltre l’Ufficioaveva a disposizione tutti i dati tecnici e contabili per accordare la diversa rateizzazione d’acconto chiesta dalla contribuente in considerazione del fatto che la cessazione di ogni attività provinciale e nazionale di vendita di gas naturale risultava chiaramente provata; quanto alle sanzioni era illegittimo il calcolo per l’intero al 30% anziché al 15% con riferimento alla rata di acconto di gennaio 2016 essendo stata compensata il 25.3.2016 per la somma di euro 12.163,69 e dunque entro 90 giorni; -Libera Energia s.r.l. in liquidazione resiste con controricorso;CONSIDERATO CHE parte contribuente ha depositato istanza di sospensione ex art. 1, comma 197, della legge n. 197/22 dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 1, commi 186-202, della medesima legge.

P.Q. M. La Cortesospende il processo ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge n. 197/22 e rinvia la causa a nuovo ruolo.