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Decreto — n. 13235/2023 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure case dismissed as extinguished due to lack of party request for hearing.

Numero d'incarto Decreto — n. 13235/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the civil procedure extinguished because neither party requested a hearing within the statutory timeframe. The case involved a dispute over tax enforcement where the court noted the absence of any objection to the procedural closure. Consequently, the court ruled that the process terminated automatically, leaving the costs to the party who had advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 5, comma 12 c.p.c.; Art. 391, comma 3 c.p.c.: The civil procedure extinguishes automatically if neither party requests a hearing within the legal term, and the costs remain with the party who advanced them.

Parole chiave

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procedural extinction lack of hearing request costs allocation civil procedure law automatic termination tempestività tributaria crescita in giudicato della tassazione procedura giudiziaria tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 5, comma 12 c.p.c.
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzionedei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n.
Art. 391, comma 3 c.p.c.
5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.36818/2018 R.G. proposto da : CIPRIANI MAURIZIO, rappresentato e difeso dall’avvocato COCOLA FRANCESCO. contro AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA DELLO STATO. nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa all’AVVOCATURA DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB. REG. LAZIO n.3136/ 10/ 2018 depositata il 14/05/2018. pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzionedei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTI