Italian tax court suspends proceedings to allow simplified dispute resolution under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court suspended the cassation proceedings against a tax authority decision regarding royalty duties. The taxpayer argued for specific duty treatment, while the authority maintained royalties were part of the transaction value. The court halted the case to apply the new simplified dispute resolution procedure mandated by recent legislation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 191 e 197, l. 29 dicembre 2022, n. 197; Art. 20, comma 1, lett. c) d.l. 30 marzo 2023, n. 34: When a party requests simplified dispute resolution for pending tax matters, the court must suspend the main proceedings to allow the special procedure to be applied.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nunciatola seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 22031/2021R.G. proposto da: PUMA ITALIA S.r.l. (C.F. 11904560155), in persona del legale rap- presentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. SARA AR- MELLA (C.F. RMLSRA69S60I480P) e dall’Avv. SILVANA MELIANBRO (C.F. MLMSVN57C62I333T) in virtù di procura in calce al controricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima in Roma, Cir- convallazione Trionfale, 78/2 –ricorrente – contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEIMONOPOLI (C.F. 97210890584), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 Oggetto: tributi –dazi –royalties N.22031/21 R.G.
Est. F. D’Aquino –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lom- bardia n. 552/09/ 2021 depositatain data 12 febbraio 2021 Udita la relazione svolta dal Consigliere Filippo D’Aquino nella camera di consiglio del 20 aprile 2023. RILEVATO CHE La società contribuente PUMA ITALIA S.r.l., la quale svolge l’attività di commercio e distribuzione all’ingrosso di calzature e articoli sportivi e facente parte di un gruppo che fa capo a PUMA AG, con sede in Ger- mania, ha impugnato quattro avvisidi accertamento suppletivi e di ret- tifica, con cui venivano recuperati a tassazione quale valore di transa- zione servizi infragruppo corrisposti alla controllante tedesca, riqualifi- cati qualidiritti di confine corrisposti alla controllante tedesca su merce importata da terzi produttori e relativi a bollette di importazione del periodo di imposta 2009; che la CTP di Varese e la CTR della Lombardia hanno accolto il ri- corso della contribuente.
La sentenza di appello è stata cassata con rinvio da questa Corte (Cass. Sez. V, 11 ottobre 2018, n. 25214) per un nuovo esame; che la CTR della Lombardia, con sentenza in data 12 febbraio 2021, ha accolto in sede di rinvio l’appello dell’Ufficio, ritenendo che oggetto dell’accertamento relativo alla daziabilità delle royalties quale corri- spettivo rientrante nel valore di transazione dei fornitori asiatici è il pagamento dei diritti di licenza quale condizione della vendita, nonché deducendo tale circostanza dal controllo esercitato dal licenziante, tra- mite mandatario, sui terzi produttorie confermando la ripresa IVA; che propone ricorso per cassazione la società contribuente, affidato a otto motivi, corredati da una istanza di rimessione alla Corte di Giu- stizia ex art. 267 TFUEe ulteriormente illustrati da memoria, cui resiste con controricorso l’Ufficio;
N.22031/21 R.G. Est. F. D’Aquino CONSIDERATO CHE Parte controricorrente e ricorrente incidentale ha depositato in data 7 aprile 2023 istanza di sospensione con cui dichiara di volersi avvalere della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ai sensi dell’art. 1,commi 191 e 197, l . 29 dicembre 2022, n. 197 , come ribadito in memoria; che deve disporsi il rinvio della causa a nuovo ruolo, stante la so- spensione delle controversie definibili a termini dell’art. 1, comma 197, l. n. 197/2022, come modificato dall’art. 20, comma 1, lett.
c) d.l. 30 marzo 2023, n. 34; P. Q. M. sospende il giudizio fino al 10 ottobre 2023 ex art. 1, comma 197