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Ordinanza — n. 13226/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows VAT refund claim despite statute of limitations, ruling administrative inaction does not extinguish creditor rights.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13226/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court quashed the Regional Tax Commission's decision denying a VAT refund based on the expiration of the assessment period. The taxpayer argued that the administrative authority's failure to act within the statutory timeframe meant the credit crystallized and could not be contested, citing EU principles of fiscal neutrality. The Court agreed, holding that while the authority can contest non-existent credits, it cannot deny valid ones arising from deductible items merely due to its own inaction.

Regesto Legislator

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Art. 57 d.P.R. 633/1972; Art. 6 Statuto Diritti Contribuente: The expiration of the assessment period does not preclude a taxpayer from claiming a VAT refund for excess deductible amounts if the credit is based on valid facts, as administrative inaction cannot extinguish creditor rights.

Parole chiave

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VAT refund claim statute of limitations administrative inaction fiscal neutrality tax credit crystallization assessment period taxpayer rights grida ai creditori

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 57 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Per quanto qui di interesse il giudice d’appello in sede di rinvio ha ritenuto che, decorsi i termini per l’accertamento, di cui all’art. 57 del d.P.R.
Art. 6 dello statuto dei diritti del contribuente
Né l'inerzia può equivalere al riconoscimento implicito del credito, per l'assenza di fatti impeditivi o preclusivi del rimborso, inragione di un obbligo dell'amministrazione di attivarsi, derivante anche dalla combinazione dei commi 2 e 5 dell'art. 6 dello statuto dei diritti del contribuente [ … ] .
Corte di giustizia causa C-431/12, SC RafirOria Steaua Romànà SA
Corte di giustizia causa C-387/16, Nidera BV
Corte di giustizia causa C-107/10, Enel Maritsa Iztok 3
Corte di giustizia causa C-654/13, Delphi Hungary Autóalkatrész Gyértó
Corte di giustizia causa C-254/16, Glencore Agriculture Hungary kft

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 18427/12
Cass. n. 27580/18
Cass. n. 4062/2019
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 11470-2021, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, cf06363391001, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- Ricorrente CONTRO CAMELI Co. S.r.l. in liquidazione, cf. 02483570103, in persona del mandatario speciale/stralciario dott. Marciani Giovanni, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Timavo n. 32, , presso lo studio dell’avv. Marco Paoletti, dal quale, unitamente agli avv.

Antonio Lovisolo e Andrea Lovisolo, è rappresentatae difesa - Controricorrente Avverso la sentenza n. 147/04/2021della Commissione tributaria regionale della Liguria, depositata il 23.02.2021; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 2 2 marzo 2023dal Consigliere dott. Francesco Federici, Rilevato che L’Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenzaindicata in epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale della Liguria ha rigettato Iva –Rimborsi RGN 11470/2021 Consigliere rel. Federici l’appello del medesimo Ufficio avverso la pronuncia di primo grado, con cui era statoaccolto il ricorso introduttivo della contribuente contro il diniego di rimborso di un credito Iva, relativo all’anno 1994 , motivato dall’Amministrazione finanziaria-sulla base della documentazione richiesta all’istante ed in particolare di una nota di credito del 26.05.1993 - dalla ritenuta insussistenza del credito medesimo.

L’annosa controversia trae origine dalla richiesta di rimborso avanzata dalla Emmevierre s.r.l., alla quale, cancellata dal registro delle imprese, era succeduta la Cameli Investment s.r.l. unipersonale e quindi l’attuale società controricorrente. Il ricorso avverso il diniego, accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Genova con sentenza n. 382/04/2011, erastato poi dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione attiva della società, già estinta prima della sua proposizione, con sentenza n. 91/08/2013, pronunciata dalla Commissione tributaria regionale della Liguria.

La sentenza fuimpugnata dinanzi alla Corte di cassazione, che con decisione n 12.02.2019, n. 4062 accolse le ragioni della contribuente, riconoscendone la legittimazione, rinviando quanto al merito alla Commissione regionale. Questa, con la decisione ora al vaglio della Corte, ha accolto le ragioni della società, riconoscendo pertanto il diritto al rimborso. Per quanto qui di interesse il giudice d’appello in sede di rinvio ha ritenuto che, decorsi i termini per l’accertamento, di cui all’art. 57 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, il credito esposto nella dichiarazione dei redditi doveva considerarsi cristallizzato, con conseguente preclusione di contestazioni, ormai tardive, da parte dell’Amministrazione finanziaria.

L’Agenzia delle entrate ha censurato la sentenza, di cui ne ha chiesto la cassazione, affidandosi ad un motivo, a sua volta sottoarticolato, cui ha resistito con controricorso la società. Nell’adunanza camerale del 22 marzo 2023 la causa è stata trattata e decisa.La ricorrente ha ritualmente depositato memorie illustrative ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ. La Procura Generale ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l’accoglimento del motivo. Considerato che La ricorrente ha lamentato la «violazione o falsa applicazione degli artt. 38 bis e 57 del D.P.R. 633/1972, nonché degli artt. 6 della legge 212/2000 e 18 della legge 241/1990, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., RGN 11470/2021 Consigliere rel.

Federici con riferimento alla ritenuta decadenza dell’Amministrazione finanziaria dal potere di disconoscere la sussistenza di un credito IVA richiesto a rimborso, nonché in ordine alla mancata applicazione della sospensione dei termini di cui al comma terzo dell’art. 57 del citato D.P.R. 633/1972». La censura è indirizzata a denunciare l’erroneità della sentenza,tanto sottoil profilo del riconoscimento di una preclusione dell’ufficio a contestare il diritto al rimborso di un credito iva esposto nella dichiarazione, qualora siano decorsi i termini per l’accertamento previsti dall’art. 57, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, quanto sull’erronea lettura del comma 3 della medesima norma, circa i tempi di differimento della decadenza dal potere d’accertamento per gli anni in cui si è formata l’eccedenza detraibile,esposta e richiesta a rimborso, relativamente all’ipotesi in cuiil contribuente, cui sia statarichiesta documentazione da parte dell’ufficio, versi la medesima oltre il sedicesimo giorno.

Il motivo, già con l’esame del primo aspetto, è fondato e trova dunque accoglimento. Questa Corte, con principio ormai consolidato, ma a composizione di un contrasto in precedenza insorto nella giurisprudenza, ha dichiarato che, i n tema di rimborso d'imposte,l'Amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi anche qualora siano scaduti i termini per l'esercizio del suo potere di accertamento, senza che abbia adottato alcun provvedimento, atteso che tali termini decadenziali operano limitatamente al riscontro dei suoi crediti e non dei suoi debiti, in applicazione del principio quae temporalia ad agendum, perpetua ad excepiendum(Sez.

U, 15 marzo 2016, n. 5069; ex multis cfr. inoltre Cass., Sez. 5, 17 giugno 2016, n. 12557; 31 gennaio 2018, n.2392; 12 gennaio 2018, n. 25464; 13 marzo 2019, n. 7132). La questione è stata oggetto di verifica anche con specifico riferimento all’Iva, pervenendo la Corte di legittimità alle medesime conclusioni. A tal fine si è infatti affermato che in tema di rimborso dell'eccedenza detraibile dell'IVA, l'Amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente nella dichiarazione, che non derivi dalla sottostima dell'imposta dovuta, anche qualora siano scaduti i termini per l'esercizio del suo potere di accertamento o per la rettifica dell'imponibile e dell'imposta dovuta, senza che abbia adottato alcun provvedimento(Sez.

U, 29 luglio 2021, n. 21766;RGN 11470/2021 Consigliere rel. Federici cfr. inoltre Cass, Sez. V, 13 aprile 2016, n. 7223; 19 maggio 2022, n. 16103). Si è nello specifico affermato che «Gli effetti dell'omesso esercizio del potere di accertamento e di rettifica della dichiarazione si producono […] sulla liquidazioneche la dichiarazione ha operato: da un lato sull'imponibile […]; dall'altro,appunto sull'imposta liquidata «...al lordo e al netto delle detrazioni, delle ritenute di acco nto e dei crediti d'imposta». 5.1. - In definitiva, quell'omesso esercizio si riverbera sul debitodel contribuente, di modo che l'amministrazione, che sia decaduta dai propri poteri di accertamento e rettifica, non può pretendereun'imposta maggiore di quella liquidata in dichiarazione[…] Il credito che nasca, invece, come nel caso in esame, dalcoacervo delle poste detraibili che prevalgano sul debito, e che quindi eccedano l'imposta liquidata, esiste in quanto ne sussistano ifatti generatori, sicché nonè sufficiente che sia esposto in dichiarazione, né è necessario che sia accertato dall'amministrazione (Cass. n. 18427/12; n. 27580/18).

Né l'inerzia può equivalere al riconoscimento implicito del credito, per l'assenza di fatti impeditivi o preclusivi del rimborso, inragione di un obbligo dell'amministrazione di attivarsi, derivante anche dalla combinazione dei commi 2 e 5 dell'art. 6 dello statuto dei diritti del contribuente [ … ] . L a possibilità per l'amministrazione di contestare la sussistenza del credito[…] indipendentemente dal decorso del termine di decadenza contemplato dall'art. 57 del d.P.R. n. 633/72 è volta a scongiurare il riconoscimento di crediti iva inesistenti, che, questo sì, si porrebbe in contrasto col principio di n eutralità. 9.1. - Il rimborso in questione concerne […] l'eccedenza detraibile, scaturente da poste che a giudizio dell'Agenzia non eranodetraibili, perché non documentate.

Le poste detraibili derivano dall'applicazione stessa del sistema comune dell'iva, affinché l'iva dovuta o assolta non sia sopportata dal soggetto passivo nell'ambito delle proprie attività economiche soggette all'imposta, garantendo così la neutralità dell'imposizionefiscale (tra varie, Corte giust. causa C-431/12, SC RafirOria Steaua Romànà SA, punto 21; Corte giust. causa C-387/16, Nidera BV, punti 23 - 24) [ … ] Il rimborso va dunque effettuato entro un termineragionevole e, in ogni caso, il sistema di rimborso adottato non devefar correre alcun rischio finanziario al soggetto passivo (Corte giust. causa C - 107/10, Enel Maritsa Iztok 3, punto 33; causa C - RGN 11470/2021 Consigliere rel.

Federici 274/10,Commissione/Ungheria, punto 45; causa C-654/13, Delphi Hungary Autóalkatrész Gyértó, punto 31; causa C-254/16, Glencore Agriculture Hungary kft, punti 19-20). Ma senz'altro il pr incipio di neutralità non comporta che siconsenta la fruizione di un credito iva non dovuto, o risultato tale,perché non provato» (cfr. 21766 del 2021, cit.). Al principio elaborato e consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità questo collegio intende dare continuità. Il motivo va pertanto accolto, senza neppure che si renda necessario l’esame della seconda questione proposta, e relativa alla interpretazione del terzo comma dell’art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972.

La sentenza impugnata va pertanto cassata e il processo va di nuovo rinviato dinanzi alla Corte di giustizia di II grado della Liguria, che in diversa composizione, oltre che a liquidare le spese del giudizio di legittimità, dovrà riesaminare l’appello proposto dall’Ufficio, tenendo conto del principio di diritto enunciato da questa Corte.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Liguria, cui demanda in divers