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Decreto — n. 13219/2023 — snciv Generato dall'IA

Civil court declares lawsuit extinguished due to automatic termination under new procedural law regarding tax disputes.

Numero d'incarto Decreto — n. 13219/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared the civil lawsuit between Telerma Maurizio and the Italian Revenue Agency extinguished. The lower court found that the case was automatically terminated because the Revenue Agency transmitted the list of concluded proceedings under Article 40 of the 2023 decree, satisfying the conditions for extinction set forth in Article 5 of Law No. 130/2022. Consequently, the Supreme Court upheld the decision, ruling that no party requested a hearing to declare the extinction, thereby finalizing the process without a substantive judgment on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 5, comma 12, Law No. 130/2022; Art. 40, comma 4, D.L. No. 13/2023: A civil proceeding is automatically extinguished when the administrative body transmits the list of concluded proceedings, provided no party requests a hearing to declare extinction.

Parole chiave

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procedural extinction tax litigation automatic termination administrative list civil procedure law supreme court ruling case closure contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 5, comma 12, Law No. 130/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n.
Art. 40, comma 4, D.L. No. 13/2023
pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l.
Art. 391, comma 3, Code of Civil Procedure
5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.9456/2018 R.G. proposto da : TELERMA MAURIZIO, rappresentato e difeso d a ll’avvocato CIONI VALERIO unitamente all'avvocato MURCIANO LUIGI PIERGIUSEPPE contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO. nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ROMA avverso SENTENZA di COMM.TRIB. REG. TOSCANA n. 2091/ 02/ 2017 depositata il 26/09/2017. pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO