Court suspends tax appeal to allow simplified final resolution under new 2022 law provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court suspended the tax appeal to permit the parties to utilize the simplified final resolution procedure introduced by the December 2022 law. The taxpayer had challenged an income tax assessment regarding unaccounted revenue, arguing the tax authority could not conduct an inductive audit given the social income fell within sectoral study parameters. The court granted the suspension request because no manifest inadmissibility was found, thereby pausing the litigation to facilitate the expedited settlement mechanism.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186 e ss. della l. n. 197 del 2022; Art. 1, comma 197 della l. n. 197 del 2022: The court may suspend a pending cassation case to allow the parties to opt for the simplified final resolution procedure if no manifest inadmissibility is evident.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
unciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA Sul ricorso n. 3582-2020, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, cf 06363391001, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende - Ricorrente CONTRO EQUIPE SIANO s.r.l., c.f. 03298440961, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliatain Roma, via Clelia Garofolini, n. 11/D, presso lo studio dell’avv. Stefania Paravani, rappresentatae difesa dall’avv. Valentina Nanula- Controricorrente Avverso la sentenza n. 4369/18/2018della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 17.10.2018; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere dott.
Francesco Federici, Rilevato che Dalla sentenza impugnata si evince chealla società fu notificato l’avviso d’accertamento con ilquale per l’anno d’imposta 2011 l’Agenzia delle entrate contestò maggiori imponibili per ricavi non contabilizzati. L’Ufficio pretese pertanto maggiori imposte a titolo di Ires, Irap ed Iva. Condono –Art. 1, comma 197, l. n.. 197/2022 RGN 3582/2020 Consigliere rel. Federici Contestando l’esito de ll’accertament o, la società adì la Commissione tributaria provinciale di Milano, che ne accolse le ragioni con sentenza n. 3688/17/2017.
L’Ufficio impugnò la sentenza dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Puglia, che rigettò l’appello con sentenza n.4369/18/2018. Nel confermare la sentenza di primo grado il giudice regionaleha affermato che l’Amministrazione finanziaria non avrebbe potuto procedere ad un accertamento analitico-induttivo, ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, a fronte della dichiarazione di un reddito sociale rientrante nei parametri dello studio di settore applicabile. L’Agenzia delle entrate ha censurato con un unico motivo la sentenza, chiedendone la cassazione, cui ha resistito lacontribuentecon controricorso.
Nell’adunanza camerale del 21 dicembre 2022 la causa fu discussa e decisa, ma, prima della sua pubblicazione, la società ha chiesto la sospensione del giudizio,al fine di avvalersi della disciplina dettata dall’art. 1della l. 29 dicembre 2022, n. 197, per la definizione agevolata delle cause pendentidinanzi alla Corte di cassazione. Riconvocato il collegio in data 28 marzo 2023, la causa è stata di nuovo riservata. Considerato che La ricorrente ha manifestato l’intenzione di avvalersi della definizione agevolata del giudizio pendente dinanzi alla Corte di cassazione, disciplinata dall’art. 1, commi 186 e ss., della l. n. 197 del 2022.
A tal fine ha depositato richiesta di sospensione del giudizio, come previsto dal comma 197 della medesima legge. Non risultano elementi da cui emerga la manifesta inammissibilità della richiesta di definizione agevolata della controversia. La causa va dunque sospesa erinviata a nuovo ruolo.
P.Q.M.
Sospende il giudizio ex art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022, e rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma,il giorno