Cassation appeal dismissed as inadmissible due to parties' mutual withdrawal of interest in the dispute.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the parties mutually withdrew their interest in the litigation. Limparo S.R.L. had filed a cassation appeal against a regional tax commission decision regarding a TARI tax, while the Municipality of Ischia filed a counter-appeal. The court ruled that the appeal became inadmissible due to the subsequent lack of interest, as the parties formally renounced the dispute and the opposing party did not contest this withdrawal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366, second comma, cod. proc. civ.; Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115: An appeal becomes inadmissible if the parties mutually declare a subsequent lack of interest in the dispute, provided the opposing party does not contest this withdrawal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
iare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18278/2020 del ruolo generale, proposto DA L IMPARO S.R.L.(codice fiscale 06494750638), con sede in Ischia, alla Via Morgioni, n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, Carmine Di Meglio, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomine poste in calce al ricorso, dall’avv. Rocco Marino del Foro di Napoli (codice fiscale MRN RCC 69D08 E329 H), domiciliata, ai sensi dell’art. 366, secondo comma, cod. proc. civ., presso la cancelleria della Corte di cassazione. - RICORRENTE – CONTRO TARSU ilC OMUNE DI I SCHIA (codice fiscale 00643280639), con sede alla Via Iasolino, n. 1, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, dr. Vincenzo Ferrandino, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dall’avv.
Gennaro Di Maggio (codice fiscale DMG GNR 62R09 F839 P), domiciliato, ai sensi dell’art. 366, secondo comma, cod. proc. civ., presso la cancelleria della Corte di cassazione. - CONTRORICORRENTE - per la cassazione della sentenza n. 8014/6/2019 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata in data 25 ottobre 2019; U DITA la relazione svolta dal Consigliere Ugo Candia all’udienza camerale del 4 maggio 2023; RILEVATO CHE :
1. con la suindicata sentenza la Commissione tributaria regionale della Campania, respingeva l’appelloproposto dalla suindicata ricorrente avverso la sentenza n. 16065/23/2017 della Commissione tributaria provinciale di Napoli, che aveva, a sua volta, respinto il ricorso proposto dalla contribuente contro l’avviso di accertamento n. 6000/2016-2114, con cui il Comune di Ischia aveva richiesto il pagamento dalla Tari in relazione all’anno di imposta 2016;
2. avverso tale sentenza la Limparo S.R.L. proponeva ricorso per cassazione, notificato il 26 giugno 2020, formulando tre motivi di ricorso;
3. il Comune di Ischia resisteva, notificando in data 4 settembre 2020 controricorso; CONSIDERATO CHE :
1. con atto sottoscritto dal proprio difensore, depositato il 26 gennaio 2023, la ricorrente, nel dare atto di aver raggiunto un accordo transattivo (anche) in ordine alla controversia in oggetto, ha rappresentato la propria sopravvenuta carenza di interesse a coltivareil presente giudizio, allegando il «verbale di definizione»e l’atto di rinuncia da parte dei difensori al vincolo della solidarietà professionale, nel quale essi hanno pure dato atto della sopravvenuta, reciproca, carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio; 2. «non sussistono i presupposti processuali necessari ai fini della pronuncia richiesta, giacché la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso (Cass. n. 16150/2010;
Cass. n. 2063/2014; Cass. n. 5188/2015 e fra le più recenti in motivazione Cass. n. 19845/2019)» (cfr. Cass., Sez. L., 12 novembre 2020, n. 25625), laddove nella specie nessuna specifica conclusione è stata resa in tal senso, perlomeno dalla difesa del Comune, benchè nello stesso atto di rinuncia alla solidarietà si sia precisato che «i procuratori costituito chiederanno la definizione mediante declaratoria di cessazione della materia del contendere» 3. quanto rappresentato dalle parti manifesta, comunque, il sopravvenuto difetto di interesse alla definizione della lite, il che comporta l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso per carenza di interesse, atteso che quest'ultimo deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l'impugnazione, ma anche successivamente sino alla decisione della causa (cfr., ex multis, Cass., Sez.
L., 12 novembre 2020, n. 25625; Cass., Sez. U. civ., 18 febbraio 2010, n. 3876);
4. le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate tra le parti, stante la reciproca dichiarazione di sopravvenuto disinteresse alla decisione;
5. non sussistono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, posto che la causa di inammissibilità del ricorso è sopravvenuta (cfr. Cass, Sez. VI/T, 7 giugno 2018, n. 14782 e Cass., Sez. VI/T, 12 novembre 2015, n. 23175/2015, nonché Cass., Sez. L., 12 novembre 2020, n. 25625). P . Q . M . la Corte dichiara l’inammissibilità del r