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Ordinanza — n. 13182/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court partially allows tax appeal, quashing lower court for apparent lack of reasoning on foreign document translation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13182/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court partially allowed Inglass s.p.a.'s appeal against a regional tax commission decision, quashing the lower court's judgment. The court found the lower court's reasoning apparent regarding the inadmissibility of foreign documents without translation and rejected the taxpayer's attempt to redefine legal issues. Consequently, the case was remitted to the second-instance tax court for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.: The court of appeal must provide adequate reasoning when rejecting evidence; failure to translate foreign documents constitutes a violation of the principle of reasoned judgment, while the cassation court cannot substitute its own assessment of factual merit.

Parole chiave

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apparent lack of reasoning tax appeal cassation foreign document translation burden of proof tax remittal to second instance rettifica delle detrazioni accoglimento parziale del contribuente ripresa dell'imposta sul valore aggiunto

Disposizioni normative citate

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Art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.
deduce la violazione dell’art. 132, primo comma, n.
Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 111 Cost.
e dell’art. 111 Cost., in relazione all’art.
art. 115 cod. proc. civ
civ., e di violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., in relazione all’art.
art. 123 cod. proc. civ
art. 111 Cost
e dell’art. 111 Cost., in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016
Cass. n. 13977 del 23/05/2019
Cass. n. 13977 del 23/05/2019).
Cass. n. 3340 del 05/02/2019
Cass. n. 640 del 14/01/2019
3340 del 05/02/2019; Cass. n. 640 del 14/01/2019; Cass.
Cass. n. 24155 del 13/10/2017
640 del 14/01/2019; Cass. n. 24155 del 13/10/2017; Cass.
Cass. n. 8758 del 04/07/2017
24155 del 13/10/2017; Cass. n. 8758 del 04/07/2017; Cass.n.
Cass. n. 8315 del 05/04/2013
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25569/2015 R.G. proposto da Inglass s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in Roma, via Monti Parioli n. 48, presso lo studio dell’avv. Giuseppe Marini, che la rappresenta e difende, unitamente all’avv. Paolo Pietro Piccin, giusta procura speciale a margine del ricorso; -ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 650/18/15, depositata il 13 aprile 2015.

Vista la relazione scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Aldo Ceniccola, che ha concluso per il parziale accoglimento del ricorso. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 giugno 2022 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno. FATTI DI CAUSA 1. Con la sentenza n. 650/18/15 del 13/04/2015, la Commissione tributaria regionale del Veneto (di seguito CTR) accoglieva parzialmente l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (AE) nei confronti della sentenza n. 74/08/12 della Commissione tributaria provinciale di Treviso (di seguito CTP) che aveva accolto il ricorso proposto da Inglass s.p.a. avverso due avvisi di accertamento per IRES e IRAP relative all’anno d’imposta 2006. 1.1.

Come emerge dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento era stato emesso in ragione di plurime riprese tra le quali, per quanto ancora interessa in questa sede, l’indebita deduzione di:

1) minusvalenze patrimoniali derivanti dalla dismissione della partecipazione in una joint venture con una società cinese;

2) costi commerciali ritenuti dall’ufficio non di competenza. 1.2. La CTR accoglieva parzialmente l’appello di AE confermando l’avviso di accertamento impugnato dalla società contribuente con esclusivo riferimento alle riprese sopra menzionate.

2. Inglass s.p.a. impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.

3. AE resisteva in giudizio con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. I primi quattro motivi riguardano la terza ripresa (indebita deduzione di minusvalenze patrimoniali derivanti dalla dismissione della partecipazione in una joint venture con una società cinese), oggetto di esame al punto 8.3) della sentenza impugnata. 1.1. Con il primo motivo di ricorso Inglass s.p.a. deduce la violazione dell’art. 132, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR reso motivazione apparente con riferimento alle ragioni per le quali gli elementi offerti con la documentazione prodotta sarebbero inidonei a giustificare la risoluzione anticipata della joint venture con la società cinese e la conseguente minusvalenza. 1.2.

Con il secondo motivo di ricorso si contesta il vizio di ultrapetizione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., e di violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., in ragione della diversa denominazione della società cinese con la quale è stata costituita la joint venture, senza che l’Ufficio abbia mai mosso tale contestazione. 1.3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 122 e 123 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR indebitamente ritenuto di non dovere utilizzare i documenti in lingua straniera non tradotti, senza procedere d’ufficio alla loro traduzione. 1.4.

Con il quarto motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame della documentazione dalla quale risulta la prova della deducibilità della minusvalenza ai sensi degli artt. 87 e 101 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi - TUIR), nonché, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione della disciplina sulla cd. PartecipationException.

2. I motivi, che possono essere trattati unitariamente per ragioni di stretta connessione, sono fondati nei limiti delle considerazioni che seguono. 2.1. La CTR afferma, in primo luogo, che i documenti in lingua straniera sono inutilizzabili, in quanto il processo si svolge in lingua italiana e Inglass s.p.a. si è sottratta all’onere di tradurre i menzionati documenti. 2.1.1. Secondariamente, si ritiene l’assenza di elementi certi, idonei a confermare la tesi difensiva della contribuente, anche in ragione dell’incertezza conseguente all’indicazione della società cinese con sei denominazioni diverse. 2.2.

Orbene, come correttamente evidenziato dal P.G. nella propria relazione scritta, secondo la giurisprudenza di questa Corte, «Nel processo tributario, come in quello civile, la lingua italiana è obbligatoria per gli atti processuali in senso proprio e non anche per i documenti prodotti dalle parti, relativamente ai quali il giudice ha, pertanto, la facoltà, e non l'obbligo, di procedere alla nomina di un traduttore ex art. 123 cod. proc. civ., di cui si può fare a meno allorché non vi siano contestazioni sul contenuto del documento o sulla traduzione giurata allegata dalla parte e ritenuta idonea dal giudice, mentre, al di fuori di queste ipotesi, è necessario procedere alla nomina di un traduttore, non potendosi ritenere non acquisiti i documenti prodotti in lingua straniera» (Cass. n. 12525 del 17/06/2015; conf.

Cass. n. 24980 del 09/11/2020). 2.2.1. Costituisce, inoltre, principio giurisprudenziale pacifico quello per il quale «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (così Cass.

S.U. n. 22232 del 03/11/2016; conf. Cass. n. 13977 del 23/05/2019). 2.3. La CTR, ritenendo l’inutilizzabilità dei documenti prodotti in lingua straniera senza procedere alla loro traduzione, non ha fatto corretta applicazione del superiore principio di diritto e, conseguentemente, ha affermato che la deducibilità della minusvalenza dichiarata dalla società contribuente non sia fondata su elementi certi senza minimamente valutare le prove offerte, se del caso procedendo anche alla traduzione della documentazione prodotta. 2.4. La motivazione della CTR, pertanto, appare del tutto inconsistente e sicuramente apparente, se si considera che quello che viene indicato come ulteriore elemento di incertezza (la indicazione della società cinese con sei nomi differenti) costituisce un semplice argomento di prova che, di per sé, non è affatto decisivo, posto che non vi è stata mai incertezza tra le parti circa il soggetto con il quale Inglass s.p.a. ha costituito la joint venture.

3. Con il quinto motivo di ricorso si censura la quarta ripresa (indebita deduzione di costi commerciali ritenuti dall’Ufficio non di competenza) per omessa motivazione, in violazione dell’art. 132, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.: la CTR avrebbe confermato la ripresa senza tenere conto della documentazione allegata al processo verbale di constatazione e richiamata per ciascun rapporto contrattuale controverso, nonché di quanto dedotto da Inglass s.p.a. 3.1.

Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile. 3.2. Il motivo è infondato nella parte in cui si contesta l’apparenza della motivazione del giudice di appello (per il concetto di motivazione apparente si veda la giurisprudenza più sopra richiamata) ovvero la sua omissione. In realtà, la motivazione resa dalla CTR non né apparente né omessa, perché i giudici hanno dato atto di avere esaminato la documentazione prodotta e di avere ravvisato il mancato assolvimento dell’onere della prova incombente sulla società contribuente. 3.3.

Il motivo è, poi, inammissibile laddove Inglass s.p.a. intende fornire una ricostruzione dei fatti diversa da quella risultante dall’accertamento compiuto dal giudice di merito (avvenuta contestazione dell’inerenza e non già dell’incompetenza, così come ritenuto dalla CTR), così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. n. 3340 del 05/02/2019; Cass. n. 640 del 14/01/2019; Cass. n. 24155 del 13/10/2017; Cass. n. 8758 del 04/07/2017; Cass.n. 8315 del 05/04/2013).

4. In conclusione, vanno accolti, nei limiti di cui in motivazione, i primi quattro motivi di ricorso e rigettato il quinto. La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie, nei limiti di cui in motivazione, i primi quattro motivi di ricorso e rigetta il quinto; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Co