Court dismisses appeal rejecting double taxation claim where same expense taxed at corporate and individual levels.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed Matteo Mosca's appeal against the Regional Tax Commission's rejection of his refund request for IRPEF taxes. Mosca argued that paying IRPEF on his individual income for management fees, which were previously disallowed as corporate expenses, constituted illegal double taxation. The court ruled that the two tax liabilities arise from distinct legal presumptions rather than the same economic basis, thereby failing to meet the criteria for double taxation under Article 67 of the Income Tax Law. Consequently, the court held that the taxpayer was correctly taxed twice on different legal grounds without violating the prohibition against double imposition.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 67 DPR 29 settembre 1973, n. 600; The prohibition against double taxation applies only when the same tax is levied on the same factual basis, and does not prevent separate taxation of corporate profits and individual income derived from the same economic activity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Matteo Mosca, rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa su atto allegato, dall’Avv. Asa Peronace del Foro di Milano, che ha indicato recapito PEC, avendo il ricorrente dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio del difensore, alla via Filippo Corridoni n. 11 in Milano; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -resistente - avverso la sentenza n. 914, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia il 16.2.2017, e pubblicata il 7.3.2017; ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata del 31.3.2023, la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio; la Corte osserva: Fatti di causa Oggetto: Irpef - Amministratore di società - Compensi -Contestata doppia imposizione -Non ricorre.
1. Mosca Matteo era, nell’anno 2008, amministratore unico e socio di maggioranza della BB Farma Srl. La gestione fiscale della società era sottoposta a verifica dalla Guardia di Finanza, che si concludeva con la consegna di Processo Verbale di Costatazione. La società presentava istanza di accertamento con adesione, che si concludeva con esito positivo, concordandosi, tra l’altro, la indeducibilità del costo rappresentato da compensi corrisposti all’amministratore Matteo Mosca, in quanto da considerarsi non inerenti in mancanza di una delibera assembleare che li riconoscesse. L’odierno ricorrente sottoponeva a tassazione i compensi ricevuti, ai fini Irpef. Quindi, preso atto che i compensi risultavano non deducibili quali costi da parte della società e pertanto erano stati assoggettati ad imposta nei confronti della BB Farma Srl, ma erano stati pure sottoposti ad imposizione a titolo individuale, ritenendo ricorrere un’ipotesi di doppia imposizione, il contribuente proponeva istanza di rimborso di quanto versato a titolo di Irpef.
2. L’Amministrazione finanziaria opponeva il proprio silenzio rifiuto avverso la domanda proposta dal contribuente e, decorsi i termini di legge, Matteo Mosca impugnava il provvedimento di rigetto implicito innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Varese. La CTP rigettava il suo ricorso.
3. Il contribuente spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado di giudizio, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, rinnovando le proprie contestazioni circa la ricorrenza di un fenomeno di illegittima doppia imposizione. La CTR rigettava l’impugnazione.
4. Avverso la decisione assunta dalla CTR ha proposto ricorso per cassazione Matteo Mosca, affidandosi ad un motivo di impugnazione. L’Amministrazione finanziaria non si è costituita nei termini nel giudizio di legittimità, ma ha depositato istanza di partecipazione all’eventuale udienza pubblica di discussione della causa. Ragioni della decisione 1. Con il suo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente lamenta la violazione dell’art. 163 del Dpr n. 917 del 1986, “relativo al c.d. ‘divieto della doppia imposizione’, nonché del principio di simmetria fiscale” (ric., p. 4), in cui è incorsa la CTR per non aver rilevato che l’Amministrazione finanziaria, negando il rimborso dell’Irpef versata dal contribuente, ha applicato un duplice prelievo fiscale in relazione al medesimo presupposto impositivo.
2. Mediante il suo mezzo d’impugnazione per cassazione Matteo Mosca rinnova la propria contestazione relativa al ricorrere, nella vicenda in esame, di un fenomeno di doppia imposizione. Nella prospettazione del contribuente, avendo l’Amministrazione finanziaria negato la deducibilità dei costi sostenuti dalla società per il compenso a lui riconosciuto e versato quale amministratore, ed avendo quindi sottoposto ad imposizione quel medesimo compenso in quanto suo reddito personale, rifiutando di accordagli il richiesto rimborso, avrebbe applicato due volte l’imposizione sul medesimo presupposto impositivo: il compenso versato nell’anno 2008 dalla BB Farma Srl al proprio amministratore.
3. In proposito la CTR, confermando la decisione di primo grado, ha condiviso la prospettazione dell’Agenzia delle Entrate secondo cui “i presupposti impositivi a carico della società e del suo amministratore non sono alternativi né in contrasto tra loro, dato che dall’indeducibilità di un costo non deriva automaticamente la sua inesistenza … ma solo che non abbatte il reddito d’impresa … nel primo caso, quello riferibile alla società, si è trattato di un costo legittimamente disconosciuto in base alla consolidata e pluriennale giurisprudenza della Corte di cassazione in rapporto alla necessaria pregiudizialità della delibera relativa alle modifiche degli emolumenti dell’amministratore … nel caso delle somme ricevute dall’amministratore, non vi è dubbio che oggettivamente si tratta di un compenso, non recuperato dalla società, ma comunque percepito dal contribuente e la sua soggezione alle imposte riguardanti la persona fisica appaiono del tutto legittime” (sent. CTR, p. 3).
4. La decisione adottata dal giudice dell’appello risulta conforme alla consolidata giurisprudenza di questa Corte regolatrice in materia. L’imposizione fiscale nei confronti della società in conseguenza della indeducibilità di un costo, e l’imposizione fiscale a carico del soggetto beneficiario degli oneri sopportati dalla società in suo favore, infatti, non hanno il medesimo presupposto impositivo, e non si verifica, in conseguenza, un’ipotesi di illegittima doppia imposizione. 4.1. Si è già avuto occasione di rilevare che “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'operatività del divieto di doppia imposizione, previsto dall'art. 67 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, postula la reiterata applicazione della medesima imposta in dipendenza dello stesso presupposto.
Tale condizione non si verifica in caso di duplicità di prelievo su un reddito la cui identità sia meramente economica, ma che in realtà sia considerato dalla norma tributaria quale presupposto di distinti prelievi fiscali. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso che si traducesse in una doppia imposizione l'assoggettamento ad imposta di somme versate in conto corrente dal contribuente, ma provenienti da società di cui egli era amministratore unico, distinguendo tra il reddito delle società, costituenti il presupposto per l'imposizione a carico delle stesse, e quello dell'amministratore, soggetto ad imposta a prescindere dalla provenienza e dall'assoggettamento a tributo delle società)”, Cass. sez.
V, 21.1.2008, n. 1168 (cfr., anche Cass. sez. I, 14.2.1997, n. 1412). Non si è quindi mancato più di recente di ribadire, in circostanze analoghe ai presenti fini, che “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'operatività del divieto di doppia imposizione, previsto dall'art. 67 del d.P.R. n. 600 del 1973, postula la reiterata applicazione della medesima imposta in dipendenza dello stesso presupposto; tale condizione non si verifica in caso di duplicità meramente economica di prelievo sullo stesso reddito, come quella che si realizza, in caso di partecipazione al capitale di una società commerciale, con la tassazione del reddito sia ai fini dell'IRPEG, quale utile della società, sia ai fini dell'IRPEF, quale provento dei soci, attesa la diversità non solo dei soggetti passivi, ma anche dei requisiti posti a fondamento delle due diverse imposizioni”, Cass. sez.
VI-V, 29.5.2018, n. 13503 (cfr., anche, Cass. sez. V, 15.3.2019, n. 12119). Non ricorre pertanto, nel caso di specie, un fenomeno di doppia imposizione, ed il ricorso proposto da Matteo Mosca risulta quindi infondato, e deve perciò essere respinto.
5. Non deve provvedersi in materia di spese di lite, non avendo l’Amministrazione finanziaria svolto difese nel giudizio di legittimità. Risultano integrati i presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, del c.d. doppio contributo. La Corte,
P.Q.M.
rigetta il ricorso introdotto da Mosca Matteo. Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a