Italian tax court dismisses appeal and remands case for proof of tax payment documentation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal against a regional commission's decision to reject the taxpayer's appeal. The taxpayer had requested a simplified tax definition but failed to submit proof of payment for the first installment. Consequently, the court ordered the case to be remanded for new proceedings to allow parties to present evidence regarding the payments made.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; When a taxpayer requests a simplified tax definition without providing proof of payment, the court must remand the case to allow parties to present evidence on the payments made.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 15171/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -ricorrenti - contro Ascione Luigi, elettivamente domiciliate in Roma, via Romeo Romei n. 32, presso lo studio dell’avv. Gianluigi Malossi, rappresentato e difeso dall’avv. Vincenzo Schiavone giusta procura speciale a margine del controricorso; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio - Sezione staccata di Latina n. 7609/39/14, depositata il 16 dicembre 2014.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 giugno 2022 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno. RILEVATO CHE 1. con la sentenza n. 7609/39/14 del 16/12/2014, la Commissione tributaria regionale del Lazio - Sezione staccata di Latina (di seguito CTR) dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) nei confronti della sentenza n. 146/06/11 della Commissione tributaria provinciale di Latina (di seguito CTP) che aveva accolto il ricorso proposto da Luigi Ascione avverso un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2005;
2. AE impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a due motivi;
3. Luigi Ascione resisteva con controricorso;
4. con memoria depositata il 29/07/2021 il controricorrente chiedeva la declaratoria di cessazione della materia del contendere in ragione dell’adesione alla definizione agevolata di cui all’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2018, n. 136. CONSIDERATO CHE 1. il contribuente si è limitato a produrre la domanda di definizione e non anche la documentazione relativa a l pagamento delle somme dovute, neppure con riguardo alla prima rata; appare pertanto necessario interloquire con le parti in ordine alla prova dei pagamenti effettuati, sicché la causa va rinviata a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo invitando le parti a fornire chiarimenti in ordine a quanto indicato in premessa. Così