Cassation court dismisses tax appeal against four heirs but rejects it against one sister due to lack of standing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax agency's appeal partially admissible, dismissing it against four Di Renna sisters while rejecting it against Elena Marino. The court found the sisters lacked passive standing because the tax debt was not directly attributable to them, whereas Marino was properly named. Consequently, the appeal was allowed only against Marino, and the agency was ordered to pay costs to the other four.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 and n. 4 c.p.c.; Art. 25 D.P.R. 602/1973: An appeal against a tax payment order is inadmissible against heirs who are not personally liable for the debt, but admissible against the heir directly responsible for the obligation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8018/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -ricorrenti - contro Di Renna Francesca, Di Renna Federica , Di Renna Daniela , Di Renna Emanuela e Marino Elena , elettivamente domiciliate in Roma, via Ruffini n. 2/a, presso lo studio dell’avv. Alessandra Rotili, rappresentate e difese dall’avv. Francesco Barbato e dall’avv.
Carlo Bottigliero giusta procura speciale in calce al controricorso; -controricorrenti - e nei confronti di Equitalia Polis s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimata - Oggetto: Tributi -Cartella di pagamento -Motivazione. avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania - S ezione staccata di Salerno n. 25/12/13, depositata il 4 febbraio 2013. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 giugno 2022 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno. FATTI DI CAUSA 1. Con la sentenza n. 25/12/13 del 04/02/2013, la Commissione tributaria regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto da Franceso Di Renna nei confronti della sentenza n. 349/10/09 della Commissione tributaria provinciale di Salerno (di seguito CTP) avverso una cartella di pagamento concernente IVA relativa all’anno d’imposta 2005. 1.1.
Come emerge anche dalla sentenza impugnata, la cartella di pagamento era stata emessa in considerazione dell’erroneità dello sgravio effettuato in favore del contribuente con riferimento all’anno 2005. 1.2. La CTR accoglieva l’appello di Francesco Di Renna evidenziando che:
a) la sentenza di primo grado era carente di motivazione perché aveva rigettato il ricorso introduttivo «senza indicarne i motivi e senza dare risposta alla principale contestazione del contribuente che lamentava la lesione del diritto di difesa laddove con la cartella venivano richieste somme con una indicazione criptica delle ragioni della pretesa»;
b) l’Ufficio aveva tardivamente esplicitato le ragioni della pretesa solo nelle controdeduzioni in appello, «precisando confusamente l’iter che ha dato luogo alla iscrizione a ruolo delle somme poi erroneamente rimborsate».
2. L’Agenzia delle entrate (di seguito, AE) impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.
3. Con ordinanza resa all’esito dell’adunanza del 13/11/2020, questa Corte dichiarava la nullità della notifica del ricorso nei confronti di Francesco Di Renna e ne ordinava la rinnovazione.
4. A seguito della rinnovazione, effettuata nei confronti degli eredi dell’originario intimato, si costituivano in giudizio Francesca, Federica, Daniela ed Emanuela Di Renna, nonché Elena Marino, depositando controricorso.
5. Equitalia Polis s.p.a. restava, invece, intimata. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Va pregiudizialmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalle controricorrenti: tenuto conto della data di deposito della sentenza impugnata (04/02/2013), non notificata, il ricorso erariale avrebbe dovuto essere notificato, nel rispetto del termine di un anno e quarantasei giorni (comprensivo del periodo feriale applicabile ratione temporis), entro il 22/03/2014, che cadeva di sabato; ne consegue che è tempestivo il ricorso passato per la notificazione il primo giorno utile feriale, lunedì 24/03/2014.
2. Sempre in via pregiudiziale va dichiarata la carenza di legittimazione passiva di Francesca, Federica, Daniela ed Emanuela Di Renna, che hanno rinunciato all’eredità, come da atto notarile depositato in atti. La causa continua, invece, nei confronti di Elena Marino, erede che ha accettato con beneficio di inventario.
3. Con il primo ed il secondo motivo di ricorso si deduce violazione degli artt. 2 e 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 132 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. sotto un duplice profilo:
1) la CTR avrebbe annullato la sentenza di primo grado per difetto di motivazione, senza provvedere ad una diversa decisione nel merito;
2) la sentenza impugnata sarebbe apparentemente motivata, non esplicitando le ragioni per le quali sarebbero state accolte le doglianze del contribuente. 3.1. I due motivi, che possono essere unitariamente esaminati, sono infondati. 3.2. Dopo avere precisato che la sentenza impugnata difettava di una valida motivazione, la CTR ha precisato che la cartella di pagamento non recava una motivazione idonea a far comprendere le ragioni della pretesa, motivazione esplicitata solo tardivamente con le controdeduzioni in appello. 3.3. Si evince, dunque, con sufficiente chiarezza che la CTR non si è limitata ad annullare la sentenza di primo grado per difetto di motivazione, ma ha altresì ritenuto –benché con argomentazione non sempre lineare – la fondatezza delle ragioni del contribuente con riferimento alla assenza di una valida motivazione della cartella di pagamento, inidonea a far comprendere a Di Renna le ragioni della pretesa. 3.4.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (così Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016; conf.
Cass. n. 13977 del 23/05/2019). 3.5. Nel caso di specie, deve ritenersi che la motivazione della CTR in ordine all’annullamento della cartella non solo sussiste, ma non è nemmeno apparente.
4. Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto l’introduzione di fatti nuovi in appello. 4.1. Il motivo è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi. 4.2. La CTR non ha mai affermato che AE abbia introdotto fatti nuovi in appello, così introducendo un nuovo tema di indagine, ma si è limitata a ritenere la carenza della motivazione della cartella di pagamento impugnata, carenza non emendabile con le precisazioni contenute nelle controdeduzioni in appello.
5. Con il quarto motivo di ricorso si contesta violazione e falsa applicazione dell’art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto che la cartella di pagamento necessitasse di un contenuto motivazionale ulteriore rispetto a quello previsto dal modello legale. 5.1. Con il quinto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la assenza di motivazione con riferimento alle ragioni per le quali la cartella sarebbe priva degli elementi necessari indicati dal legislatore. 5.2.
I due motivi, che possono essere unitariamente considerati, sono inammissibili per difetto di specificità. 5.3. A fronte della contestazione di carenze motivazionali della cartella impugnata, inidonea a far comprendere al contribuente le ragioni della pretesa, AE avrebbe dovuto riprodurre la cartella di pagamento nelle sue parti essenziali e allegare copia della stessa al ricorso. 5.4. L’inottemperanza a tale onere viola il principio di autosufficienza del ricorso, non essendo questa Corte in grado di decidere ex actissulle contestazioni mosse alla sentenza impugnata.
6. In conclusione, va dichiarata la carenza di legittimazione passiva di Francesca, Federica, Daniela ed Emanuela Di Renna; nei confronti di Elena Marino, il ricorso va, invece, rigettato. 6.1. AE va condannata al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00. 6.1.1. Nulla per le spese nei confronti di Equitalia Polis s.p.a., rimasta intimata.
P.Q.M.
La Corte dichiara la carenza di legittimazione passiva di Francesca Di Renna, Federica Di Renna, Daniela Di Renna ed Emanuela Di Renna; rigetta il ricorso nei confronti di Elena Marino; condanna la ricorrente al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 2.300,00,