Cassation court remands tax refund case to lower court due to lack of decisive evidence and complexity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the tax agency's interlocutory appeal against the Regional Court's decision to grant a tax refund. The agency argued for violation of procedural and substantive laws regarding the statute of limitations and missing facts, while the taxpayer contended that an integrative declaration constituted a timely request for reimbursement. The court ruled that the case's unique complexity and absence of decisive evidence required a full public hearing rather than a summary ruling.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 4, 3, 5 c.p.c.; Art. 375 c.p.c.: When a case involves peculiar complexity and lacks decisive evidence, the court must remit it to a public hearing instead of issuing an interlocutory order.
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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9056/2018R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Port oghesi, 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –ricorrente – Contro BNP PARIBAS LEASE GROUP S.P.A., elettivamente domiciliata in Roma, Via Lazio, n. 20/C, presso lo studio dell’Avv.Claudio Coggiatti che la rappresenta e difende unitamente agli Avv. Nicola Bianchi e Gaetano Ciancio, –controricorrente – IRES DINIEGO RIMBORSO Cons. est. Rosanna Angarano 2 avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA , n. 3641/2017,depositata il 1 9/ 09 /201 7; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 aprile 2023dal consigliere Rosanna Angarano . Rilevato che:
1. L’Agenzia delle Entrate ricorre, con tre motivi, nei confronti della Bnp Paribas Lease Groups.p.a., che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe con la quale la C.t.r. ha accolto l’appello della contribuente avverso la sentenza con la quale la C.t.p. di Milano aveva accolto il ricorso avverso il silenzio - rifiuto frapposto dall’Ufficio all’istanza di rimborso di parte dell’Ires versata per l’anno 2005.
2. L’Ufficio emetteva avviso di accertamento con il quale rettificava, ai fini Ires, oltre che Irap ed Iva, la dichiarazione per l’anno 2005. Tra gli altri rilievi l’Ufficio contestava l’indebita deduzione della somma di euro 1.454.512,26 a titolo variazioni in diminuzione relative alle quote di accontamento/svalutazioni crediti eccedenti la soglia di cui all’art. 106, comma 3, t.u.i.r. A seguito di adesione la contribuente versava in data 9 novembre 2010 la somma di euro 1.300.084,70. In data 29 dicembre 2010 la società, sempre con riferimento all’anno 2005, presentava dichiarazione integrativa con cui riduceva la base imponibile Ires portando in diminuzione la somma di euro 2.053.019,00 relativa agli accantonamenti effettuati e, compilando il quadro RX, chiedeva di utilizzare in compensazione il credito Ires. In data 4 dicembre 2012 presentava istanza di rimborso di detta ultima somma e, maturati i termini, ricorreva avverso il silenzio rifiuto.
3. La C.t.p. rigettava il ricorso assumendo che fosse decorso il termine di decadenza per l’istanza di rimborso di cui all’art. 21, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
4. La C.t.r. accoglieva l’appello della società contribuente. Affermava che la dichiarazione integrativa era stata tempestivamente Cons. est. Rosanna Angarano 3 presentata entro il termine del 31 dicembre del quarto anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione ordinaria; che la medesima conteneva una domanda di compensazione del credito di due milioni di euro che era chiaramente una richiesta di rimborso che l’Ufficio non aveva evaso, nonostante fosse suo onere ex art. 110 t.u.i.r., «neanche a seguito del sollecito, interruttivo di qualunque termine». Aggiungeva che «se il termine entro il quale rivendicare il diritto al rimborso d una IRES, non nascente da un indebito pagamento, ma da un accertamento automatico dell’Ufficio, con ripercussione quadriennale, quindi riqualificabile automaticamente non fosse di prescrizione […] non potrebbe a maggior ragione ed estensivamente interpretarsi come di decadenza». Considerato che:
1. Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115, 116, 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.; dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.; degli artt. 18, 19, 21, 36, comma 2, n.
4. D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
2. Con il secondo motivo l’Agenzia delle Entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la violazione degli artt.. 3, 53, 97 Cost; dell’art. 12 preleggi; degli artt. 115, 116, cod. proc. civ.; degli artt. 1324, 1427, 1429, 1431, 2697, 2694 cod. civ.; dell’art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; degli artt. 2, comma 8 E 8-bis d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322; degli artt. 110. comma 8, 163 t.u.i.r., degli artt. 38 e 67 d.P.R. 29 settembre1973, n. 600; degli artt. 2, 6, 8 e 9 d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218.
3. Con il terzo motivo l’Ufficio denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Cons. est. Rosanna Angarano 4 4. La peculiarità e la complessità della materia controversa, rispetto alla quale non constano precedenti in termini, rendono opportuna, in difetto degli estremi dell’evidenza decisoria di cui all’art. 375 cod proc. civ., la trattazione del ricorso in pubblica udienza,
P.Q.M.
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