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Ordinanza Interlocutoria — n. 13125/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses tax appeal due to missing collection agency participation requiring new trial.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 13125/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal against a regional tax commission decision, ordering a new trial instead. The appellant argued that lower courts incorrectly limited the liability of debt assignees to the principal debt amount, ignoring relevant facts about tax evasion. The court ruled that because the tax collection agency was not present in the appellate proceedings, the case required mandatory integration of the opposing party's participation before any judgment could be valid.

Regesto Legislator

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Art. 331 cod. proc. civ.; Art. 1292 cod. civ.: In tax litigation involving necessary procedural joinder, the absence of a required party does not render an appeal inadmissible but necessitates a new hearing to ensure full adversarial proceedings.

Parole chiave

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tax collection agency procedural joinder adversarial proceedings tax debt assignment new trial order collection agency successor tax evasion liability esecuzione per crediti fiscali

Disposizioni normative citate

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Art. 331 cod. proc. civ.
rinvia il processo a nuovo ruolo, assegnando alla ricorrente il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per provvedere, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., all'integrazione del contraddi
Art. 1292 cod. civ.
602, dell’art. 1292 cod. civ. e dell’art.
Art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992
e dell’art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992; secondo la ricorr ente, i giudici d'appello avrebbero dovuto negare l'applicazione degli artt.
Art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ.
Considerato che: 1.Con il primo motivo è dedotta violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., per omesso esame di fatti rilevanti e violazione e falsa applicazione degli artt.
Art. 43-bis e 43-ter d.P.R. n. 602 del 1973
Art. 163 t.u.i.r.
civ.) e la violazione e falsa applicazione dell’art. 163 t.u.i.r. e dell’art.
Art. 67 d.P.R. n. 600 del 1973
e dell’art. 67 d.P.R. n. 600 del 1973, sotto il profilo dell’art.
art. 1292 cod. civ
602, dell’art. 1292 cod. civ.
art. 331 cod.proc. civ
In conclusione, va disposto il rinvio del processo a nuovo ruolo affinché la ricorrente provveda, ai sensi dell'art. 331 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. 30/10/2018, n. 27616
civ., nei confronti della parte pretermessa(Cass. 30/10/2018, n. 27616, in un caso di mancata integrità del contraddittorio in appello); il concetto di causa inscindibile (di cui all'art.
Cass. 22/01/1998, n. 567
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.16064/2014 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., domiciliata in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che larappresenta e difende; –ricorrente – contro MYTHOS FIDUCIARIA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE MYTHOS VALUE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE DORIDE S.R.L IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA -intimati – avverso la sentenza n. 85/06/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 13/06/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 aprile 2023dal consigliere dott. Federico Lume. CARTELLA DI PAGAMENTORilevato che:

1. Con la sentenza impugnata, la Commissione tributaria regionale della Lombardia: -ha accolto parzialmente l’appello di Mythos fiduciaria s.p.a. contro la sentenza reiettiva del ricorso contro la cartella n. 06820090091855154/005,dichiarandone la responsabilità solidale nei limiti del credito ad essa cedutoda Doride s.p.a., sull’assunto che gli artt. 43-bis e 43- ter d.P.R. n. 602 del 1973 limitino la responsabilità del cessionario di crediti di imposta ai soli crediti ceduti, senza sanzioni e interessi, e non si estendano all’intero importo accertato nei confronti della cedente; - ha accolto parzialmente l’appello di Myt h os Value s.r.l., anche essa cessionaria di crediti da Doride s.p.a., contro la sentenza della C.T.P. relat i va alla cartella n. 0682009009855154/001, riconoscendo non solo che la responsabilità solidale della medesima si limitasse all’importo del credito ceduto (come già statuito dalla C.T.P.) ma anche che essa non si estendesse a sanzioni e interessi, sull’assunto che gli artt. 43-bis e 43- ter d.P.R. n. 602 del 1973 limitino la responsabilità del cessionario di crediti di imposta ai soli crediti ceduti, senza sanzioni e interessi; - ha accolto l’appello di Mythos Value s.r.l. contro la sentenza reiettiva del ricorso contro la cartella n. 06820080296862048000 emessa per compensazioni superiori al credito dichiarato per il 2004 e al provvedimento di diniego di autotutela.

2. Contro tale sentenza ha proposto ricorso l’Agenzia delle entrate, affidandosi a due motivi. Sono rimaste intimate Mythos Value s.r.l., Mythos fiduciaria s.p.a. e Doride s.p.a. (il ricorso è stato loro notificato a mezzo p.e.c. presso il difensore costituito in appello).3. La causa è stata fissata per l’adunanza camerale del 13aprile 2023. Considerato che: 1.Con il primo motivo è dedotta violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., per omesso esame di fatti rilevanti e violazione e falsa applicazione degli artt. 43- bis e 43 - ter d.P.R. 29/07/1973, n. 602, dell’art. 1292 cod. civ. e dell’art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992; secondo la ricorr ente, i giudici d'appello avrebbero dovuto negare l'applicazione degli artt. 43-bis e 43-ter d.P.R. n. 602/1973 nella parte in cui limitano la responsabilità del cessionario del credito di imposta al solo importo del credito cedutogli, applicando invece il vincolo solidale di cui all'art. 1292 cod. civ., avuto riguardo al fatto che tutte le società del gruppo Mythos, nella specie, avevano scientemente dato corso all'evasione fiscale donde traeva origine il recupero del credito di imposta falsamente esposto, circostanze il cui esame era stato del tutto omesso.

Con il secondo motivo sono dedotti l’omesso esame di circostanze rilevanti (art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ.) e la violazione e falsa applicazione dell’art. 163 t.u.i.r. e dell’art. 67 d.P.R. n. 600 del 1973, sotto il profilo dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.

2. Preliminarmente, la Corte rileva che non risulta evocato in giudizio il concessionario della riscossione, parte nei precedenti gradi di giudizio; pertanto, pur non essendovi un litisconsorzio di carattere sostanziale, vi è la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del concessionario; nel processo tributario, in caso di litisconsorzio processuale, che determina l'inscindibilità delle cause anche ove non sussisterebbe il litisconsorzio necessario di natura sostanziale, l'omessa impugnazione della sentenza nei confronti di tutte le parti non determina l'inammissibilità del gravame, ma la necessità per il giudice d'ordinare l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 cod.proc. civ., nei confronti della parte pretermessa(Cass. 30/10/2018, n. 27616, in un caso di mancata integrità del contraddittorio in appello); il concetto di causa inscindibile (di cui all'art. 331 cod.proc. civ.) va riferito non solo alle ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale, ma anche alle ipotesi di litisconsorzio necessario processuale, che si verificano quando la presenza di più parti nel giudizio di primo grado debba necessariamente persistere in sede di impugnazione, al fine di evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggetti che siano stati parti del giudizio (cfr. anche Cass. 22/01/1998,n. 567).

In conclusione, va disposto il rinvio del processo a nuovo ruolo affinché la ricorrente provveda, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., all'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia della entrate - Riscossione, quale successore ex lege dell'originario agente della riscossione, il cui subentro nei rapporti giuridici «anche processuali» è disposto da una norma di legge (art. 1, comma 3, d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. dalla l. 10 dicembre 2016, n. 225);

P.Q.M.

rinvia il processo a nuovo ruolo, assegnando alla ricorrente il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per provvedere, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., all'integrazione del contraddi