Cassation appeal dismissed; case extinguished by settlement agreement under new law on pending disputes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against the Regional Tax Commission's decision extinguished due to a settlement agreement reached between the parties. The plaintiff, Milanofiori 2000 srl, formally requested the termination of the proceedings after paying the tax debt and obtaining a municipal resolution defining the dispute. Consequently, the Court ruled that the legal process ended without a substantive ruling on the tax liability or the ownership arguments presented.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5 l. 130/22; When parties reach a settlement agreement defining a pending dispute, the Court of Cassation must declare the process extinguished at the request of the party, terminating all further procedural steps.
Parole chiave
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U ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 36408/2019 R.G. proposto da: Comune di Assago (MI), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dagli avv.ti Tommaso Landi di Como e Luca Vianello di Roma, ivi el.dom.to presso il suo studio in Via San Nicola de’ Cesarini 3, come da procura in atti; -parte ricorrente - contro Milanofiori 2000 srl, in persona del legale rapp.nte, rappresentato e difeso in giudizio dagli avv.ti Giancarlo Zoppini, Giuseppe Pizzonia, Manuela Cittadini e Laura Trimarchi di Roma, ivi el.dom.to presso il loro studio in Via della Consulta 1/B, come da procura in atti; -parte controricorrente - Ricorso avverso sentenza Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 2224/19 del 23 maggio 2019;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 aprile 2023 dal Consigliere Giacomo Maria Stalla; V.te le conclusioni del Procuratore Generale che ha concluso per l’accoglimento del ricorso; Fatti rilevanti e ragioni della decisione. § 1. Il Comune di Assago propone un unico motivo di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, a conferma della prima decisione, ha ritenuto illegittimo l'avviso di accertamento, per Ici 2011 e sanzioni, notificato alla Milanofiori 2000 srl in relazione a tre parcheggi multipiano e ad un parcheggio interrato a quest'ultima società catastalmente intestati.
La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che: - i parcheggi in questione erano stati costruiti dalla società sulla base di una convenzione urbanistica siglata con il Comune il 18 aprile 2005 ed annessa al piano particolareggiato relativo alla zona D4 – terziaria, di livello comprensoriale di espansione, con previsione di cessione gratuita, a favore del Comune, al momento del loro completamento e collaudo; - per quanto catastalmente iscritti, nell'annualità in questione, a nome della Milanofiori 2000 srl (al solo fine di consentire la procedura di agibilità ex articolo 24 d.P.R. 380/01, in una con l’edificio privato sovrastante), quest'ultima non era tenuta a pagare l'Ici perché proprietaria solo formalmente, oltre che priva del possesso e del reale potere di godimento dei beni, circostanze tutte ostative all'affermazione della legittimazione tributaria passiva ex articoli 1 e 3 d.lvo 504/92.
Resiste con controricorso la Milanofiori 2000 srl la quale ha osservato che: - “ pur in presenza di un diritto di proprietà, il proprietario non può essere considerato soggetto passivo ai fini Ici se non ha il possesso dell'immobile, vale a dire se non ha su di esso ilpotere come inteso ai sensi dell'articolo 1140 cod.civ. “; - l'intestazione catastale del bene a nome della società determinava una proprietà meramente formale, trattandosi di beni che la società era obbligata a costruire a titolo di opere di urbanizzazioneprimaria e di standards, ed infine a cedere gratuitamente all'amministrazione comunale.
Nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso avversario, la società ha riproposto, in questa sede, i motivi di opposizione all'avviso di accertamento opposto ritenuti assorbiti dai giudici di merito; così quanto alla infondatezza della pretesa fiscale per violazione dell'articolo 2 lett.
a) d.lvo 504/92 (fabbricato non ultimato), e comunque alla illegittimità delle sanzioni applicate per errore di diritto. § 2. La Milanofiori 2000 srl ha depositato istanza 21.3.2023 di estinzione del giudizio per aver definito la lite ex art. 5 l. 130/22 (Delibera del Consiglio Comunale di Assago 22.11.2022 di recepimento della procedura definitoriadelle liti pendenti avanti alla Corte di Cassazione). A tal fine ha allegato prova dell’istanza di definizione, del versamento del dovuto in unica rata, nonché comunicazione del Comune di avvenuta regolare definizione. Sussistono pertanto i presupposti, ex art. 5 l. 130/22, per dichiarare estinto il processo a spese compensate. PQM - dichiara estinto il processo ex art.5 l. 130/22; - compensa le spese. Così deciso nella