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Ordinanza — n. 13101/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals when tax authority annuls assessment via self-help, ending the dispute.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13101/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the subject matter of the dispute ceased after the tax authority issued a self-help annulment of the original assessment. Although the taxpayer and the agency had appealed a lower court decision regarding capital gains and penalties, the authority's unilateral cancellation of the tax notice resolved all outstanding claims. Consequently, the court ordered the compensation of litigation costs for the entire proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 335 c.p.c.; Art. 10, comma 1, lett. a) D.P.R. 602/1973: When the tax authority annuls a tax assessment through self-help proceedings, the subject matter of the dispute ceases, allowing for the compensation of litigation costs.

Parole chiave

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self-help annulment cessation of dispute tax assessment revocation litigation cost compensation Cassation procedure imposta sugli utili immobiliari imposta sull'acquisto imposta immobiliare

Disposizioni normative citate

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Art. 335 c.p.c.
Art. 10, comma 1, lett. a) D.P.R. 602/1973
art. 335 c.p
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Testo completo

NZA suiricorsi iscritt i a i n n. 1 5959 / 20 15 e 16149/2015 R.G. ; il primo, propostoda Domenico Alcide Leali (C.F. LLEDNC 56M12G001V) , rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall’Avv . Vipsania Andreicich, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma alla via Archimede n. 120; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore; -intimata - il secondo, proposto da Ricc. nn. 15959/2015 e 16149/2015sez. T – a d. 2 4 - 2 - 202 3 est.

Napolitano A. Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in via dei Portoghesi n. 12 è domiciliata; - ricorrente - contro Domenico Alcide Leali (C.F. LLE DNC56M12G001V) , rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall’Avv. Vipsania Andreicich, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma alla via Archimede n. 120; -controricorrente- avverso la sentenza n. 6901/2014 della C.T.R. della Lombardia –sede di Brescia, depositata in data 15/12/2014; udita la relazione della causa svolta dal dott.

Angelo Napolitano nella adunanza cameraledel 24 febbraio 2023; Rilevato che - Leali Domenico Alcide ha impugnato l’avviso di accertamento n. T9H01C103139/2011relativo all’anno 2007, con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva accertato, in relazione alla cessione di un fabbricato da parte del Leali (l’odierno contribuente), una plusvalenza di euro 615.050, assoggettata a tassazione separata con conseguente recupero di Irpef per euro 244.482 ed irrogazione di sanzioni, per violazione del primo comma, lettera b), dell’art. 67 del d.P.R. n. 917 del 1986; - la C.T.P. di Brescia accolse i motivi di ricorso, annullando l’avviso di accertamento;Ricc. nn. 15959/2015 e 16149/2015sez.

T – a d. 2 4 - 2 - 202 3 est. Napolitano A. - la C.T.R. accolse l’appello dell’ U fficio , rigettò il ricors o introduttivo del contribuente tranne che per la parte relativa alle sanzioni; -avverso la sentenza d’appello hanno proposto separati ricorsi il Leali e l’Agenzia delle Entrate; Considerato che -i separati ricorsi devono essere riuniti, avendo essi ad oggetto la medesima sentenza(art. 335 c.p.c.); -l’Agenzia delle Entrate ha emesso , in pendenza del giudizio di cassazione, un provvedimento in autotutela , con il quale ha annullato totalmente l’avviso di accertamento impugnato in prime cure; -tale atto di annullamento in autotutela è stato depositato in atti dal contribuente, al fine di ottenere la dichiarazione di cessazione della materia del contendere; - l’annullamento integrale in autotutela dell’avviso di accertamento ha determinato la cessazione della materia del contendere sia sulle maggiori imposte che sulle sanzioni irrogate; - ricorrono giusti motivi per compensare le spese dell’intero giudizio;

P.Q.M.

Riunitii ricorsi, dichiara cessata la materia del contendere. Compensa le spese dell’intero giudizio.