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Ordinanza — n. 13085/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses case as extinguished due to voluntary settlement agreement and payment by taxpayer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13085/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the tax dispute extinguished because the taxpayer voluntarily requested a simplified settlement procedure and fulfilled all payment obligations. The Agency of Revenue confirmed the regularity of this settlement request, leading the court to find no remaining subject matter for litigation. Consequently, the proceedings were terminated with costs allocated to the parties who had advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 11 d.l. n. 50/2017; Art. 11 l. n. 96/2017: When a taxpayer voluntarily requests a simplified tax settlement and completes the required payment, the judicial proceedings are extinguished due to the cessation of the subject matter of the dispute.

Parole chiave

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tax settlement procedure extinguishment of proceedings voluntary payment cessation of subject matter simplified tax definition Corte di Cassazione Agenzia delle Entrate accoglimento parziale del contribuente

Disposizioni normative citate

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Art. 11 of D.L. n. 50/2017
Art. 11 of L. n. 96/2017
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24309/2015R.G. proposto da Francesco Menza, C.F. MNZFNC46T14H090I, rappresentat o e difesa, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Stefano Fumarola, elettivamente domiciliato in Roma alla via della Scrofa n. 64presso lo studio dell’Avv. Giuseppe Pecorilla; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, dom.ta ex lege in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente - Ric. n. 24309/2015 sez.

T –ad. 24-2-2023 est. Napolitano A. avverso la sentenza n. 1718/14 della CTR della Puglia , sezione di Taranto, depositata in data 28/7/2014; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza cameraledel 24 febbraio 2023dal dott. Angelo Napolitano; vista la memoria difensiva depositata dal contribuente; letta la richiesta di estinzione del processo presentata dall’Agenzia delle Entrate; RITENUTO CHE: l’Agenzia delle Entrate ha dato atto che il contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della presente controversia tributaria ai sensi dell’art. 11 del d.l. n. 50 del 2017, convertito con modificazioni in l. n. 96 del 2017 e che la stessa è risultata regolare; il contribuente ha effettuato il pagamentodi quanto dovuto per il perfezionamento della definizione agevolata; il giudizio deve essere dichiarato estinto, rimanendo le spese definitivamente a carico delle parti che le hanno anticipate;

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizioper cessata materia del contendere. Spese a carico delle parti che le hanno anticipate.