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Decreto — n. 13084/2023 — snciv Generato dall'IA

Civil appeal dismissed; tax court judgment extinguished by law due to lack of party response.

Numero d'incarto Decreto — n. 13084/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against the tax court's judgment extinguished because neither party requested a hearing within the statutory deadline. The lower court had already ruled that the absence of a response to the tax authority's list of closed cases meant the dispute was legally terminated. Consequently, the court upheld the extinction of the proceedings and assigned the costs to the party who had advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 5, comma 12 of Law no. 130/2022; Art. 391, third paragraph of the Code of Civil Procedure: When parties fail to request a hearing within the legal term following the transmission of a list of extinguished proceedings, the process is deemed extinguished by operation of law.

Parole chiave

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procedural extinction tax litigation failure to request hearing statutory deadline assignment of costs list of closed cases default judgment tempestività tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 5, comma 12 of Law no. 130/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n.
Art. 391, third paragraph of the Code of Civil Procedure
5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.30389/2019 R.G. proposto da : DE BARI LAURA, MASTROPIERRO ANGELA, MASTROPIERRO GIUSEPPE, rappresentati e difesi dall'avvocato PANSINI GIOVANNI, contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO. nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BARI, avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. PUGLIA n. 795/ 03/ 2019 depositata il 18/03/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO