Civil court declares lawsuit extinguished due to automatic termination under new tax law provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the civil lawsuit extinguished following the automatic termination of proceedings mandated by the new tax law. The lower court found that the insertion of the case into a specific list documented the regular conclusion of the dispute, with no party requesting a hearing. Consequently, the court ruled that the process ended by operation of law, leaving only the option for parties to request a hearing under specific procedural codes.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 12 of Law n. 130/2022; Art. 391, third paragraph of the Civil Procedure Code: When a case is automatically extinguished due to the conclusion of proceedings as defined by special legislation, the process terminates without a substantive judgment, though parties retain the right to request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21131/2019 R.G. proposto da : BECKER MAURIZIO ORLANDO, rappresentato e difeso dagli avvocati PESCATORE SABATO e PESCATORE GENNARO. contro AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO. avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. LAZIO n. 7157/ 07/ 20 18 depositata il 17/10/2018 pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO