Italian tax court dismisses appeal after parties settle dispute and agree to offset litigation costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the litigation extinguished after the taxpayer and the municipality agreed to settle their tax dispute. Both parties submitted a joint request to offset their respective litigation costs, which the court accepted. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the mutual compensation of all legal expenses without further proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAD.P.R. 115/2002, art. 13; When parties voluntarily settle a tax dispute and agree to offset litigation costs, the court must declare the case extinguished and deny the application of the unified contribution penalty.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 18472-2018 proposto da: MARCHI ROSSANA, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’Avvocato GIUSEPPE MARIA ANTONIO ALMA che la rappresenta e difende giusta procura speciale estesa a margine del ricorso -ricorrente – contro COMUNE DI LADISPOLI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato BENEDETTO CROCE giusta procura speciale estesa in allegato alla comparsa di costituzione di nuovo difensore -controricorrente– avverso la sentenza n. 7597/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 18/12/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata - tenutasi in modalità da remoto previo decreto di autorizzazione del Presidente del Collegio - del 3/4/2023 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE Rossana Marchi propone ricorso, affidato a cinque motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva accolto l’appello del Comune di Ladispoli avverso la sentenza n. 20924/2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, che aveva accolto il ricorso proposto avverso avviso di accertamento ICI 2008; il Comune resiste con controricorso CONSIDERATO CHE 1.1. preliminarmente, la Corte rileva che con istanza, depositata in data 10/3/2023, la contribuente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per aver definito la controversia con il Comune controricorrente, chiedendo compensarsi le spese di lite; 1.2. a tale istanza di parte ricorrente ha prestato adesione il Comune di Ladispoli; 1.3. va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio con compensazione integrale delle spese di lite; 1.4. non ricorrono i presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228)in quanto la ratio di detta disposizione - orientata a scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose (cfr., ex plurimis, Cass., 18 gennaio 2019, n. 1343;
Cass., 25 luglio 2017, n. 18348; Cass., 2 luglio 2015, n. 13636) -induce ad escludere che il meccanismo sanzionatorio ivi previsto sia applicabile in ipotesi di inammissibilità, come nella specie, sopravvenuta (cfr. Cass., 6 agosto 2020, n. 16765; Cass., 7 dicembre 2018, n. 31372; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 10 febbraio 2017, n. 3542; Cass., 2 luglio 2015, n. 13636)
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, dell