Civil appeal dismissed; tax court ruling declared extinguished by law due to lack of party requests.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione dismissed the appeal against a tax court decision declaring the civil proceedings extinguished. The lower court found that no party requested a hearing under the relevant procedural article, triggering automatic termination of the case. Consequently, the court upheld the ruling that the process ended without a substantive judgment on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 12 of Law No. 130/2022; Art. 391, paragraph 3 of the Code of Civil Procedure: When parties fail to request a hearing within the statutory period, the proceedings are automatically extinguished, and the court's declaration of extinction is final.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.374/2019 R.G. proposto da : LEXERT ARIANE NICOLE, rappresentata e difesa dall’avvocato BALI' MASSIMO. contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO. nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE REGIONALE VALLE D'AOSTA avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. VALLE D’ AOSTA n. 0 8/ 01/ 2018 depositata il 30/04/2018. pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTIN