Tax court dismisses case as extinguished due to proof of agreed settlement payment under D.L. 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax litigation extinguished after the taxpayer submitted evidence of a finalized settlement agreement and payment receipt. The taxpayer argued the dispute was resolved under the specific provisions of D.L. 119/2018, while the opposing party contested the validity of the exclusion criteria. The court ruled that the submitted documentation proved the case fell under the statutory conditions for extinguishment, thereby terminating the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 5, D.L. n. 119/2018; Art. 162, c. 1, c.p.c.: When a taxpayer deposits proof of a finalized settlement agreement and payment receipt under the specific tax facilitation law, the ongoing litigation is extinguished if the case does not fall under statutory exclusion criteria.
Parole chiave
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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27007/2016R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, dom.ta ex lege in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro De Gennaro Mauro, rappresentato e difes o , in virtù di procura speciale in calce al controricorso,dall’Avv. Olinto Raffaele Valentini, ed elettivamente domiciliato in Roma in Piazza della Libertà n. 10, presso lo studio dell’Avv. Gemma Paternostro; -controricorrente - avverso la sentenza n. 935/2016 della CTR del l a Puglia - Bari , depositatain data 14/4/2016;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 febbraio 2023dal dott.
Angelo Napolitano ; RITENUTO CHE: ilcontribuente ha depositato nota datata 25/11/2022 accompagnata dal deposito della documentazione comprovante l’avvenuta definizione agevolata della controversia pendente con la relativa quietanza del versamento, in data 24/5/2019, del l a prima rata dovuta,ai sensi del d.l. n. 119 /201 8 , conv. in l. n. 136 del 2018; non si rientranei casi di esclusione dalla definizione agevolata di cui al comma 5 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018; si deve dichiarare l’estinzione del giudizio; le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate;
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Spese a carico delle parti che le hanno anticipate. Roma,