Tax court process extinguished by automatic declaration of extinction under new law without party request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation process extinguished following the automatic declaration of extinction mandated by the new legislative framework. The Regional Tax Commission had already determined that the case was definitively resolved without any party requesting a hearing, as required by the specific procedural rules. Consequently, the court upheld the extinction of the proceedings and assigned the costs to the party who had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 12 of Law n. 130/2022; Art. 391, third paragraph of the Civil Procedure Code: The process is extinguished by operation of law when the parties do not request a hearing within the statutory term following the declaration of extinction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.26033/2017 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro CASTELLANA MATTEO, rappresentato e difeso dall'avvocato QUERCIA LUIGI nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE BARI (GIA’ EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA) avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale Puglia n. 1584/03/2017 depositata il 04/05/2017 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 18/04/2023