Court declares civil lawsuit extinguished due to procedural silence under new tax law provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the civil lawsuit between Immobiliare Margherita Srl and the Agenzia delle Entrate extinguished. The lower court found that the insertion of the case into a specific list under the new tax law indicated regular conclusion without a formal denial of the tax assessment. Consequently, the court ruled that the process ended by operation of law, leaving the parties free to request a hearing only if they wished to contest the extinction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 5 and comma 12 of Law n. 130/2022; When a case is listed for extinction under the new tax procedure law and no party requests a hearing within the statutory term, the process is deemed extinguished by operation of law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.539/2018 R.G. proposto da : IMMOBILIARE MARGHERITA SRL, rappresentata e difesa dagli avvocati LOLLINI SUSANNA e MAZZONI LIONELLO contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE PISA avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Toscana n. 1747 / 03/2017 depositata il 10/07/2017 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PRO