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Ordinanza Interlocutoria — n. 13022/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation case remitted to Supreme Court for Section Unites on tax notice evidence misinterpretation.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 13022/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remitted the case to a new hearing pending a ruling from the Section Unites. The tax agency argued the Regional Tribunal misinterpreted evidence proving the service of a tax notice, citing a receipt number matching the bill and municipal records. The Court found this a matter of significant legal importance requiring unified interpretation before proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 4 c.p.c.; Art. 380-bis c.p.c.: When a Section decision on the admissibility of a cassation ground creates a persistent contrast with other Sections on a matter of major importance, the case must be remitted to the Section Unites for assignment.

Parole chiave

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tax notice service misinterpretation of evidence Section Unites remittal cassation admissibility procedural uniformity corretta notificazione prova di pagamento pagamento degli arretrati

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 4 c.p.c.
Considerato che: 1.Con l'unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, primo comma, n.
Art. 380-bis c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 29/03/2023, n. 8895
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Testo completo

to la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.21310/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, e ADER -AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante p.t., entrambe domiciliate in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende ope legis; –ricorrenti – contro LUIGI GRUOSSO, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall'AVV. DOMENICO DROGHEO, unitamente al quale è elettivamente domiciliato in ROMA, alla VIA DEL CASALE SOLARO, n. 12, presso lo studio dell'AVV.

LUCA CESARETTI; -controricorrente – CARTELLA DI PAGAMENTOavverso la sentenza n. 4544/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 14/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 aprile2023 dal consigliere dott. Federico Lume. Rilevato che: Luigi Gruosso impugnò, innanzi alla C ommissione tributaria provinciale di Como, l'intimazione di pagamento notificat a gli dall'agente della riscossione, a seguito del consolidamento di alcune cartelle di pagamento non impugnate; la C.T.P. di Como, con sentenza n. 101/2018, accolse parzialmente il ricorso, ritenendo non provata la notifica della cartella di pagamento n. 0332150006921632000; avverso tale decisione ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE propose appello innanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, la quale, con sentenza n. 4544/2019, depositata il 14/11/2019, rigettò l'appello, ritenendo - per quanto in questa sede ancora rileva -non provata la notifica della detta cartella, difettando qualunque collegamento tra l'estratto di ruolo e la copia della cartolina di ricevimento: non v'è alcun riferimento identificativo che consenta di collegare l'estratto di ruolo (e la relativa cartella) con quella determinata cartolina di notifica; avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE e ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE hanno proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, illustrato da memoria ex art. 380 - biscod. proc. civ.; si è costituito con controricorso LUIGI GRUOSSO , depositando successiva memoria; la causa è stata rimessa dalla sesta sezione alla sezione ordinaria e fissata per l’udienza camerale del 13 aprile 2023, ed entrambe le parti hanno depositato memoria, le ricorrenti instando per la rimessione della causa alle Sezioni Unite di questa Corte.

Considerato che: 1.Con l'unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.) della violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., per avere la C.T.R. - deduce - totalmente travisato la prova della regolarità della notifica della cartella di pagamento in questione, come emergente:

1) dalla relata attestante l'accesso del messo notificatore presso la residenza del destinatario, contenente in basso a destra la numerazione dell'atto da notificare (cfr. ricorso, p. 5, ultimo rigo), coincidente, per l'appunto, con quella della cartella per cui è causa;

2) dall'elenco degli atti depositati presso il Comune di Veniano, che individua il numero della cartella e il nominativo del destinatario (cfr. ivi, p. 6);

3) dal prospetto riepilogativo delle accettazioni relative alle singole raccomandate spedite exart. 140 c.p.c. [ove] viene espressamente indicato il numero della raccomandata contenente l'informativa di avvenuto deposito, che nella fattispecie in oggetto corrisponde a 689261157144, numerazione espressamente riportata nell'avviso di ricevimento contenente la firma del destinatario (cfr. ivi, p. 6). 2.L’ammissibilità della deduzione, nel ricorso per cassazione, del cd. travisamento della prova, posto a fondamento dell’unico motivo proposto dall’Agenzia, è oggetto in Corte di due differenti orientamenti che hanno indotto Cass. 29/03/2023, n. 8895, perdurando il contrasto tra le Sezioni e trattandosi di questione di massima di particolare importanza, a rimettere gli atti alla Prima Presidente per l’assegnazione alle Sezioni Unite; appare pertanto opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa di tali determinazioni.

P.Q.M.

rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite sulla questione