Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 12950/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses taxpayer appeal, ruling administrative valuation based on technical assessment valid despite lack of significant construction changes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12950/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court dismissed the tax agency's appeal against a lower tribunal's decision to reduce property rental values. The taxpayer argued that the tax office failed to verify the proposed rental income and ignored the absence of major construction works. The court held that the administrative valuation was legally sound as it relied on a technical assessment of the property's economic value rather than a specific prior determination.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; In DOCFA procedures, administrative valuation based on technical assessment of economic value is valid even without significant construction changes if factual elements remain unaltered.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax valuation procedure DOCFA administrative act rental income assessment technical valuation criteria burden of proof tax office property classification rules cassation review standard ripresa dell'imposta sul valore aggiunto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
701/1994, in relazione all’art. 360, comma 1, n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, Ordinanza n. 12777 del 23/05/2018
Sez. 6-5, Ordinanza n. 31809 del 07/12/2018
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 42/2022proposto da: Agenzia delle Entrate (C.F.: 06363391001), in persona del direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: 80224030587), presso i cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata; -ricorrente - contro METAL PROFILI s.r.l. (C.F.: 00801080128), con sede in Varano Borghi, alla Via Brabbia n. 5, PEC metalprofili@lwcert.it, in persona dell’Amministratore Unico, legale rappresentante Mauro Ruffinelli (C.F.:RFFMRA54D25B300Q), rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Liberto Losa del foro di Busto Arsizio ( C.F. :

LSOLRT49C13 E514Z ; telefax 0331632514; indirizzo PEC: liberto.losa@busto.pecavvocati.it ) e Fiorella Avviso acc atastamento catastale –Rettifica rendita catastale unità immobiliari ad uso produttivo Losa del foro di Milano ( C.F. : LSOFLL55M52E514W ; telefax 0248013750 ; indirizzo PEC: fiorella.losa@milano.pecavvocati.it), elettivamente domiciliata in Roma, al Corso Vittorio Emanuele II n. 18 (presso Grez e Associati S.r.l.) e con domicilio digitale eletto presso i suddetti difensori, giusta procura speciale calce alcontroricorso; -controricorrente – -avverso la sentenza n. 1980/12/2021 emessa d a l la CTR Lombard i a in data 26/05/2021e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott.

Andrea Penta; Ritenuto infatto 1. La Metal Profili s.r.l. proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Varese avverso l’avviso di accatastamento catastale con il quale l’Ufficio aveva proceduto a rettifica delle rendite catastali da lui proposte con Docfa in relazione a due unità immobiliari ad uso produttivo ubicate nel Comune di Gallarate.

2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso con riferimento al terzo motivo, giudicando, in mancanza di esecuzione di interventi edilizi di natura significativa, eccessive e non giustificate le rendite attribuite alle due unità immobiliari, anche in applicazione della circolare n. 6 del 30.11.2012 dell’Agenzia del Territorio.

3. Sull’appello dell’Agenzia delle Entrate, la Commissione Tributaria Regionale Lombardiarigettava il gravame, rilevando, per quanto qui ancora rileva, che l’onere della prova, nell’ambito della procedura partecipativa Docfa, gravava sull’Amministrazione finanziaria, che, a fronte dell’allegazione della contribuente secondo cui gli interventiedilizi eseguiti non erano suscettibili di determinare la modificazione delle precedenti rendite, sarebbe stato onere dell’Ufficio (nella specie non assolto) di indicare quali variazioni avrebbero legittimato una maggiorazione del valore dei beni immobilie che sarebbe stato preciso onere della parte appellante indicare le particolari ragioni che l’avevano indotta a modificare le rendite precedentemente attribuite, avendo specifico riguardo alle variazioni intervenute.4.

Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di due motivi. La Metal Profili s.r.l. ha resistito con controricorso. In prossimità dell’adunanza camerale la resistente ha depositato memoria illustrativa. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 27 e 28 dPR n. 1142/1949 e del dm n. 701/1994, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la CTR ritenuto che la rendita preesistente (risalente al 2003) non potesse essere disattesa in mancanza di importanti interventi edilizi, senza considerare che la detta rendita non era stata oggetto di alcuna verifica da parte dell’Ufficio.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia l’omesso esame di un punto decisivodella controversia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., per non aver la CTR considerato che non c’era alcuna precedente determinazione, ma solo una rendita proposta e non rettificata, sicchè l’accertamento doveva partire dalla verifica della congruità della rendita esaminando quella proposta nel 2015 dal contribuente rispetto al Prezziario di Varese utilizzato dall’Ufficio.

3. I due motivi, da trattare congiuntamente, siccome strettamente connessi, sono fondati. Come è noto, in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni (in considerazione del fatto che, vista la struttura fortemente partecipativa dell’atto emanato all’esito della procedura DO.C.FA., la diversa attribuzione si fonda su «elementi conosciuti o comunque facilmente conoscibili per il contribuente»), mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (Sez. 5, Ordinanza n. 12777 del 23/05/2018; conf.

Sez. 6 -5, Ordinanza n. 31809 del 07/12/2018). Orbene, nel caso di specie, nessuna rilevanza poteva attribuirsi alla precedente rendita proposta nel 2003, siccome relativa all’immobile prima della divisione in due porzioni e che non era stata oggetto di alcuna verifica da parte dell’Ufficio, dovendosi, invece, conferire rilievo solo al successivo Docfa del 2015. Del resto, la verifica è stata operata dall’Ufficio senza modificare gli elementi di fatto forniti dalla contribuente con quest’ultima proposta, ma sulla base di una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico delle due unità immobiliari, utilizzando correttamente il prezziario di Varese per le categorie speciali “D” e la Circolare n. 6/2012 (richiamata nel dm n. 701/1994), contenente precisazioni sugli elementi da considerare in stima.

In quest’ottica, erronea si rivela l’affermazione contenuta al punto 47. della sentenza qui impugnata.

4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso merita accoglimento. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata, con conseguente rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio, alla corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lombardia.

P.Q.M.

accoglie il ricorso,cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lombardiain differente composizione. C