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Ordinanza — n. 12908/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on tax collection, ruling ten-year prescription applies to fiscal credits and second ground inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12908/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected Michelangelo Mandara's appeal against the Regional Tax Commission's refusal to register a tax lien. The court found the Regional Commission correctly applied a ten-year prescription period for fiscal credits, rejecting the taxpayer's claim for a five-year limit, and deemed the second ground inadmissible due to lack of appellate challenge. Consequently, the appeal was dismissed, and the taxpayer was ordered to pay litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 4 c.p.c.; Art. 101, 112 c.p.c.; Art. 7 L. 890/1982; Art. 111 Cost.: The ten-year ordinary prescription period applies to fiscal credits for periodic taxes absent specific statutory provisions, and appeals must explicitly challenge all grounds of the first-instance decision to be admissible.

Parole chiave

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tax collection lien prescription period fiscal credits omitted pronouncement tax appeal admissibility cartella ipotecaria iscrizione di un'ipoteca legale opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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Art. 360, primo comma, n. 4) cod. proc. civ.
con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.
Art. 101 cod. proc. civ.
civ., violazione degli art. 101 e 112 cod.
Art. 112 cod. proc. civ.
Art. 7 legge n. 20/11/1982, n. 890
civ., dell’art. 7 legge n. 20/11/1982, n. 890, e dell’art.111 Cost.
Art. 111 Cost.
art. 7 legge n. 20/11
civ., dell’art. 7 legge n. 20/11/1982, n.

Giurisprudenza citata

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Cass.n. 32308/2019
Cass.n. 32308/2019), con conseguente infondatezza delle contrarie deduzioni del ricorrente; 2.1.
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Testo completo

nte ORDINANZA sul ricorso 14430-2020 proposto da: MANDARA MICHELANGELO, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato ANTONIO LIARDI, rappresentato e difeso dall’Avvocato GIUSEPPE SPAGNUOLO giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente – contro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto Dott. ORONZO DE MASI - Presidente - IPOTECARIA CATASTALE Dott. GIACOMO MARIA STALLA - Consigliere - Dott. FABIO DI PISA - Consigliere - Ud.3/5/2023-CC Dott. ANDREA PENTA - Consigliere - Dott.ssaANTONELLA DELL’ORFANO - Rel.

Consigliere - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che larappresenta e difende ope legis -controricorrente– avverso la sentenza n. 7274/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata l’1/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata - tenutasi in modalità da remoto previo decreto di autorizzazione del Presidente del Collegio -del 3/5/2023 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE Michelangelo Mandara propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Campania aveva respinto l’appello del contribuente proposto avverso la sentenza n. 1312/2016 della Commissione tributaria provinciale di Salerno in rigetto del ricorso avverso comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria relativa a cartelle esattoriali per annualità d’imposta dal 1996 al 2010;

Agenzia delle entrate riscossione resistecon controricorso CONSIDERATO CHE 1.1. con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., violazione degli art. 101 e 112 cod. proc. civ., dell’art. 7 legge n. 20/11/1982, n. 890, e dell’art.111 Cost. e lamenta che la Commissione tributaria regionale abbia omesso di pronunciarsi sull’eccepita prescrizione, quinquennale, dei crediti relativi alle cartelle esattoriali sottese all’impugnato avviso di iscrizione ipotecaria; 1.2. la doglianza va disattesa; 1.3. la Commissione tributaria regionale, nella sentenza impugnata, ha infatti accolto l’eccezione di prescrizione «limitatamente alle pretese creditorie assoggettate a prescrizione quinquennale» rilevando che tra queste non rientravano «quelle relative a tributi erariali periodici»; 1.4. la Commissione tributaria regionale, inoltre, risulta aver preso in esame anche l’eccezione relativa all’omessa o invalida notifica delle cartelle esattoriali, evidenziando che la relativa prova era stata fornita dall’agente della riscossione mediante deposito di fotocopie, non ritualmente disconosciute, nella loro conformità all’originale, dal contribuente, né quest’ultimo ha dimostrato, al contrario, di aver specificamente contestato la conformità all'originale dei documenti prodotto in copia in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intendeva contestare, sia degli aspetti per i quali si assumeva differisse dall'originale; 1.5.occorre inoltre ribadire che il diritto alla riscossione dei tributi erariali (IRPEF, IRES, IRAP ed IVA), in mancanza di un’espressa disposizione di legge, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni e non nel più breve termine quinquennale, non costituendo detti crediti erariali prestazioni periodiche, ma dovendo la sussistenza dei relativi presupposti valutarsi in relazione a ciascun anno d’imposta (cfr.

Cass.n. 32308/2019), con conseguente infondatezza delle contrarie deduzioni del ricorrente; 2.1. con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., omessa pronuncia circa il motivo di gravame relativo alla contestazione della nullità dell’iscrizione ipotecaria per «sproporzione dell’iscrizione ipotecaria rispetto al credito rispetto al credito per il quale l’esattore ...(aveva)... agito»; 2.2. la doglianza è inammissibile in quanto, dall’illustrazione dei motivi di gravame alla sentenza di primo grado, formulata dal contribuente nel ricorso, non emerge affatto che egli abbia sottoposto a censura in sede di appello anche il rigetto, da parte del Giudice di prime cure, della suddetta richiesta, e ciò non emerge neppure dalla sentenza d’appello, in cui sono stati analiticamente riportati i motivi di gravame alla sentenza della Commissione tributaria provinciale;

3. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso va integralmente respinto;

4. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione in favore dellacontroricorrent e delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.500,00per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, ove dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in m