Court declares tax litigation extinguished due to statutory time limits and lack of party requests.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the tax litigation extinguished because the parties failed to request a hearing within the statutory period. The lower court noted that the absence of any request for a hearing under Article 5 of Law No. 130/2022 meant the proceedings terminated automatically. Consequently, the court ruled that the process ended without a substantive decision on the tax dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 12, Law No. 130/2022; Art. 391, comma 3, Civil Procedure Code: When parties fail to request a hearing within the prescribed term, the litigation extinguishes automatically, and the court must declare the process ended.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23389/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro SAIM ENERGY 2 SRL, rappresentato e difeso dall'avvocato LEONI Rudi. avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. UMBRIA n.345/ 03/ 2019 depositata il 09/12/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione deitempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL