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Decreto — n. 12819/2023 — snciv Generato dall'IA

Civil court declares lawsuit extinguished due to lack of response to tax authority's list under new procedural law.

Numero d'incarto Decreto — n. 12819/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the civil lawsuit extinguished because neither party requested a hearing within the statutory timeframe following the tax authority's list. Zara Massimo, the defendant, argued for a hearing to declare extinction, while the State Attorney represented the tax agency. The court ruled that without a formal request under Article 5 of Law No. 130/2022, the proceedings terminated automatically, leaving costs to the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 5, comma 12, Law No. 130/2022; Art. 391, paragraph 3, Civil Procedure Code: The court establishes that a civil proceeding is extinguished by operation of law if neither party requests a hearing within the prescribed period after the insertion of the case in the official list.

Parole chiave

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procedural extinction tax authority list statutory deadline civil procedure code lack of request aliquota d'imposta imposta alla fonte procedura giudiziaria tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 5, comma 4, D.L. n. 13/2023
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nelpredetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n.
Art. 5, comma 11, Law No. 130/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nelpredetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n.
Art. 5, comma 12, Law No. 130/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nelpredetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n.
Art. 391, paragraph 3, Civil Procedure Code
5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21978/2019 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO. contro ZARA MASSIMO, rappresentato e difeso dall'avvocato BENINCASA FABIO. avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. EMILIA ROMAGNA n. 955/ 01/ 2018 depositata il 05/04/2018 pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nelpredetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO I