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Decreto — n. 12767/2023 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure dismissed: process extinguished by default due to lack of response to tax authority's list.

Numero d'incarto Decreto — n. 12767/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the civil process extinguished because neither party responded to the tax authority's list regarding the termination of the lawsuit. The plaintiff, Fonga Piero, had not filed a request for a hearing within the legal timeframe, while the tax agency argued the absence of a denial confirmed the case's conclusion. Consequently, the court ruled that the proceedings ended by default, leaving procedural costs to the party who had advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 5, comma 12 of Law n. 130/2022; Art. 391, third paragraph of the Civil Procedure Code: When parties fail to request a hearing within the statutory period following the transmission of the list of extinguished judgments, the process is deemed extinguished by default.

Parole chiave

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process extinguishment default judgment tax authority list civil procedure default statutory time limit procedural costs allocation lack of response procedura giudiziaria tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 5, comma 12 of Law n. 130/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n.
Art. 391, third paragraph of the Civil Procedure Code
5 cit., il processo si è estinto, fatta salva lapossibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.520/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro FONGA PIERO, rappresentato e difeso dagli avvocati CALICETI GIOVANNI e MARTELLI MARIO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. EMILIA-ROMAGNA n.1007/ 05/ 2019 depositata il 27/05/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva lapossibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 27/04/2023 Il Presidente