Court declares civil procedure extinguished due to automatic termination under new law without party request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil procedure extinguished following the automatic termination of the case under Article 5 of Law No. 130/2022. The lower court noted that the case was listed for extinction, no party requested a hearing, and the opposing party did not object to the closure. Consequently, the proceedings were terminated, and procedural costs remain with the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 12, Law No. 130/2022; Art. 391, third paragraph, Civil Procedure Code: The court declares the procedure extinguished when the case is listed for extinction under the new law and no party requests a hearing within the legal term.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4443/2019 R.G. proposto da : TRAE SRLe STUDIO PWC - TLS ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE DI AVVOCATI E, rappresentate e difese dagli avvocati ROMANO CARLO,BIZIOLI GIANLUIGI e LONGOBARDI MARCO contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Piemonte n. 1195 /03/2018 depositata il 06/07/2018 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PRO