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Ordinanza Interlocutoria — n. 12732/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court suspends tax appeal to allow expedited final resolution under new 2022 legislation.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 12732/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation suspended the ongoing tax dispute between Farmaceutica Lodigiana s.r.l. and the Revenue Agency to facilitate an expedited final resolution. The company argued that its sponsorship of a motorcycle team involved fraudulent invoicing, leading to a significant VAT adjustment and penalties after losing at the regional level. The court granted the suspension request because no obvious inadmissibility existed, allowing the case to be refiled under the new simplified procedure established by Law No. 197 of 2022.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186 e ss. della l. n. 197 del 2022; Art. 1, comma 197 della l. n. 197 del 2022: The court may suspend a pending Cassation case to allow the parties to benefit from the expedited final resolution procedure provided by the new legislation, provided no manifest inadmissibility is evident.

Parole chiave

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tax appeal suspension expedited resolution procedure Law 197 2022 Cassation case management VAT fraud dispute renewed docket assignment administrative litigation costi della campagna

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186 e ss. della l. n. 197 del 2022
380- bis.1 dalla società Nell’adunanza camerale del 24 novembre 2022 la causa è statadiscussa e decisa, ma, prima della pubblicazionedell’ordinanza, la società ha chiesto la sospensione del giudizio, al fine di avvalersi della disciplina dettata dall’art.
Art. 1, comma 197 della l. n. 197 del 2022
380- bis.1 dalla società Nell’adunanza camerale del 24 novembre 2022 la causa è statadiscussa e decisa, ma, prima della pubblicazionedell’ordinanza, la società ha chiesto la sospensione del giudizio, al fine di avvalersi della disciplina dettata dall’art.
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA Sul ricorso n. 22240-2020, proposto da: FARMACEUTICA LODIGIANA s.r.l., cf. 042555890966, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via L. Mantegazza n. 24, presso lo studio del dott. Marco Gardin, rappresentata e difesa dall’avv. Andrea Carinci– Ricorrente CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, cf. 06363391001, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- Controricorrente Avverso la sentenza n. 288/11/2020della Commissione tributaria regionale della Lombardia,depositata il 3.02.2020; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere dott.

Francesco Federici, Rilevato che A conclusione di una verifica condotta da militari della GdF relativamente agli anni d’imposta 2013/2015, l’Agenzia delle entrate notificò alla Farmaceutica Lodigiana s.r.l. l’avviso d’accertamento con cui, per l’anno Condono ex art. 1 co. 197 l. n. 197 del 2022 RGN 22240/2020 Consigliere rel. Federici 2014, rideteterminò l’iva dovuta, per un maggiore importo di € 209.000,00. L’ufficio ritenne che la società, esercente attività di produzione e commercializzazione di prodotti farmaceutici, mediante la sponsorizzazione di una squadra partecipante al motomondiale, avesse partecipato ad un sistema di utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti.

Alla contestazione della maggiore iva dovuta era seguita l’irrogazione delle sanzioni. La società, che contestava gli addebiti, adì la Commissione tributaria provinciale di Pavia, che con sentenza n. 194/02/2018 ne accolse le ragioni. La pronuncia fu impugnata dall’Amministrazione finanziaria dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, che con sentenza n. 288/11/2020 riformò le statuizioni di primo grado e accolse l’appello. Il giudice regionale ha ritenuto che l’Agenzia delle entrate avesse provato la consapevole partecipazione della Farmaceutica Lodigiana al meccanismo frodatorio.

La ricorrente ha censurato la sentenza, della quale ha invocato la cassazione, affidandosi aquattro motiv i, cui ha resistito con controricorso l’Amministrazione finanziaria.È stata anche depositata memoria ex art. 380- bis.1 dalla società Nell’adunanza camerale del 24 novembre 2022 la causa è statadiscussa e decisa, ma, prima della pubblicazionedell’ordinanza, la società ha chiesto la sospensione del giudizio, al fine di avvalersi della disciplina dettata dall’art. 1 della l. 29 dicembre 2022, n. 197, per la definizione agevolata delle cause pendenti dinanzi alla Corte di cassazione.

Riconvocato il collegio in data 28 marzo 2023, la causa è stata di nuovo riservata. Considerato che La ricorrente ha manifestato l’intenzione di avvalersi della definizione agevolata del giudizio pendente dinanzi alla Corte di cassazione, disciplinata dall’art. 1, commi 186 e ss., della l. n. 197del 2022. A tal fine ha depositato richiesta di sospensione del giudizio, come previsto dal comma 197 della medesima legge. Non risultano elementi da cui emerga la manifesta inammissibilità della richiesta di definizione agevolata della controversia.

La causa va dunque sospesa e rinviata a nuovo ruolo.RGN 22240/2020 Consigliere rel. Federici

P.Q.M.

Sospende il giudizio ex art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022, e rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Rom