Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 12675/2023 — snciv Generato dall'IA

Court declares civil lawsuit extinguished due to automatic termination under new procedural law article 5.

Numero d'incarto Decreto — n. 12675/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the civil lawsuit between the Revenue Agency and Angeloantonio Dell'Carpini extinguished. The lower court ruled that the case automatically terminated because neither party requested a hearing within the statutory timeframe, despite the insertion of the case into the list of concluded proceedings. Consequently, the court dismissed the appeal, holding that the procedural silence mandated by the new law resulted in the definitive end of the litigation.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 5, comma 12 of Law n. 130/2022; When parties fail to request a hearing within the legal term after the case is listed as concluded, the proceedings extinguish automatically.

Parole chiave

Generato dall'IA
procedural extinction automatic termination civil procedure law statutory time limit list of concluded cases lack of hearing request Revenue Agency dispute sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 5, comma 12 of Law n. 130/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n.
Art. 5, comma 5 of Law n. 130/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n.
Art. 391, third paragraph of the Code of Civil Procedure
5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.13274/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, contro DELLI CARPINI ANGELOANTONIO, rappresentato e difeso dagli avvocati COLUCCI PIETRO e CIMA ANGELO WALTER, avverso SENTENZA di COMM.TRIB. REG. CAMPANIA n. 8853/ 24/ 2019 depositata il 22/11/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL