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Ordinanza — n. 12625/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against tax authority's finding of economic unreasonableness due to burden of proof failure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12625/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Avia Motor Italia s.r.l. against a regional tax commission's decision regarding income tax assessments. The company argued that the tax authority's reliance on presumptions of economic unreasonableness violated procedural and substantive laws, despite the company maintaining formally regular books. The court held that once the tax authority demonstrates economic unreasonableness, the burden of proof shifts entirely to the taxpayer to substantiate their declared revenues, a duty the company failed to meet.

Regesto Legislator

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Art. 39, comma 1, lett. d) d.P.R. 600/1973; Art. 62 sexies d.l. 331/1993: When the tax administration contests the economic reasonableness of a company's management, the burden of proving the actual existence of declared revenues shifts to the taxpayer, rendering formal accounting regularity irrelevant.

Parole chiave

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economic unreasonableness burden of proof tax assessment presumptions of fact accounting regularity IRES tax Cassation appeal ricalcolo del reddito

Disposizioni normative citate

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Art. 39, comma 1, lett. d) d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Con il primo motivo AMI deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 39, primo comma, lett.
Art. 62 sexies d.l. 30 agosto 1993, n. 331
600 e dell’art. 62 sexies del d.l.
Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
427, in relazione all’art. 360, primo Cons.
Art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.
427, in relazione all’art. 360, primo Cons.
Art. 1321 cod. civ.
in tema di onere della prova, nonché la violazione dell’art. 1321 cod. civ., in relazione all’art.
Art. 2697 cod. civ.
Art. 2729 cod. civ.
Art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
AMIimpugnava lasentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati da memoria exart. 380 bis.1 cod. proc. civ.
Art. 13, comma 1 quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in tema di onere della prova, nonché la violazione dell’art. 1321 cod.
art. 1321 cod. civ
in tema di onere della prova, nonché la violazione dell’art. 1321 cod. civ., in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 22185 del 14/10/2020
Inoltre, secondo la giurisprudenza di questa Corte (si vedano, a titolo esemplificativo, Cass. n. 22185 del 14/10/2020; Cass.
Cass. n. 25257 del 25/10/2017
22185 del 14/10/2020; Cass. n. 25257 del 25/10/2017; Cass.
Cass. n. 9084 del 07/04/2017
25257 del 25/10/2017; Cass. n. 9084 del 07/04/2017; Cass.
Cass. n. 14941 del 14/06/2013
9084 del 07/04/2017; Cass. n. 14941 del 14/06/2013; Cass.
Cass. n. 11599 del 18/05/2007
14941 del 14/06/2013; Cass. n. 11599 del 18/05/2007), una volta contestata dall'Amministrazione finanziaria l'antieconomicità della gestione e la Cons.
Cass. n. 27552 del 30/10/2018
Cass. n. 331 del 13/01/2020
Cass. n. 331 del 13/01/2020; Cass.
Cass. n. 19547 del 04/08/2017
331 del 13/01/2020; Cass. n. 19547 del 04/08/2017; Cass.
Cass. n. 24679 del 04/11/2013
19547 del 04/08/2017; Cass. n. 24679 del 04/11/2013; Cass.
Cass. n. 27197 del 16/12/2011
24679 del 04/11/2013; Cass. n. 27197 del 16/12/2011; Cass.
Cass. n. 2357 del 07/02/2004
27197 del 16/12/2011; Cass. n. 2357 del 07/02/2004).
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20616/2016R.G. proposto da Avia Motor Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Salerno, via M. Conforti n. 5, presso lo studio dell’avv. Giuseppe Matonti , che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno n . 1143/ 05 /1 6 , depositat a il 10 febbraio 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 giugno 20 2 2 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno. Oggetto: Tributi-Avviso di accertamento-Antieconomicità - Questioni.Cons. est. G.M. Nonno FATTI DI CAUSA 1. Con la sentenza n.1143/05/16 del 10 / 0 2 /201 6 , la Commissione tributaria regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno ( di seguitoCTR) rigettava l’appello proposto da Avia Motor Italia s.r.l. (di seguito AMI) a vverso la sentenza n . 3618 / 0 2 / 1 4 della Commissione tributaria provinciale di Salerno (di seguito CTP),che aveva a sua volta rigettatoil ricorso proposto dalla società contribuente nei confronti di un avviso di accertamento per IRES , IRAP ed IVA relativ e all’anno d’imposta 2011. 1.1.

Come emerge anche dalla sentenza impugnata,con l’avviso di accertamentoveniva rettificato il reddito della società contribuente in applicazione di una percentuale di ricarico diversa e maggiore rispetto a quella dichiarata. 1.2. La CTRrespingeva l’appello di AMI evidenziando che, a fronte di un accertamento fondato su elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, attinenti all’irrazionalità della gestione economica della società, con conseguente inattendibilità della contabilità pur correttamente tenuta sotto il profilo formale, non erano stati addotti validi argomenti ed elementi di prova contraria.

2. AMIimpugnava lasentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati da memoria exart. 380 bis.1 cod. proc. civ.

3. AE resisteva con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo AMI deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 62 sexies del d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv. con modif. nella l. 29 ottobre 1993, n. 427, in relazione all’art. 360, primo Cons. est. G.M. Nonno comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto valide le presunzioni semplici addotte dall’Ufficio a fronte di una contabilità formalmente regolare e di ricavi coerenti con lo studio di settore applicabile. 1.1. Con il secondo motivo di ricorso si contesta violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 cod. civ. in tema di onere della prova, nonché la violazione dell’art. 1321 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per avere la CTR omesso di valutare la gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari forniti dall’Ufficio a fronte delle deduzioni della società contribuente.

2. I motivi, che per ragioni di connessione possono esaminarsi congiuntamente, sono infondati. 2.1. Come si ricava dall’atto impositivo allegato al ricorso nonché dalla stessa sentenza impugnata, l’accertamento non è fondato sull’applicazione degli studi di settore, ma è stato condotto dall’Amministrazione finanziaria ai sensi dell’art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, in ragione di una manifesta antieconomicità della gestione (utile operativo irrisorioa fronte di costi notevoli; percentuale di ricarico molto bassa rispetto alle medie di settore). 2.2.Il riferimento agli studi di settore è stato, dunque, utilizzato dall’Ufficio come utile parametro di raffronto, ma non come elemento su cui è basato l’accertamento, ragion per cui non ha alcuna rilevanza la circostanza che i ricavi siano congrui rispetto allo standard considerato. 2.3.

Inoltre, secondo la giurisprudenza di questa Corte (si vedano, a titolo esemplificativo, Cass. n. 22185 del 14/10/2020; Cass. n. 25257 del 25/10/2017; Cass. n. 9084 del 07/04/2017; Cass. n. 14941 del 14/06/2013; Cass. n. 11599 del 18/05/2007), una volta contestata dall'Amministrazione finanziaria l'antieconomicità della gestione e la Cons. est. G.M. Nonno conseguente inattendibilità della contabilità perché contrastante con i criteri di ragionevolezza, anche con riferimento alle percentuali di ricarico applicate (Cass. n. 27552 del 30/10/2018), diviene onere del contribuente stesso fornire la prova di avere effettivamente conseguito i ricavi dichiarati, senza che rilevi la assunta regolarità formale della documentazione contabile. 2.4.Nel caso di specie, la sentenza della CTR si è conformata ai superiori principi di diritto, evidenziando – con una congrua e logica valutazione di merito, insindacabile in sede di legittimità – che:

a) le contestazioni dell’Ufficio sono fondate su presunzioni gravi, precise e concordanti;

b) la società contribuente non ha assolto all’onere probatorio sullastessa gravante. 2.5. Del resto, spetta, in via esclusiva, al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr. Cass. n. 331 del 13/01/2020; Cass. n. 19547 del 04/08/2017; Cass. n. 24679 del 04/11/2013; Cass. n. 27197 del 16/12/2011; Cass. n. 2357 del 07/02/2004).

3. In conclusione, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite di euro 107.408,00. 3.1. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto –ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al Cons. est. G.M. Nonno d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della su ssistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condan na la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 5.600,00 , oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente del contributo unific