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Decreto — n. 12603/2023 — snciv Generato dall'IA

Court declares civil procedure extinguished due to lack of party request for hearing under Art. 5 L. 130/2022.

Numero d'incarto Decreto — n. 12603/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the civil procedure extinguished because neither party requested a hearing to declare the case closed. The tax agency argued that the insertion of the case into the list of extinguished judgments under Article 5 of Law No. 130/2022 documented the regular conclusion of the dispute. Consequently, the court ruled that the process ended automatically as no party sought to fix a hearing under Article 391 of the Civil Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 5, comma 12, L. 130/2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The court declares the procedure extinguished when neither party requests a hearing to declare the case closed, thereby ending the proceedings automatically.

Parole chiave

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procedure extinguishment tax litigation closure party request hearing Art. 5 Law 130/2022 automatic termination civil procedure code tax agency appeal principio di celerità

Disposizioni normative citate

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Art. 5, comma 12, L. 130/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
5 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18740/2018 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro ANSELMI GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall'avvocato ELIA GIOVANNI avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Sicilia n. 1772/ 09/ 2017 depositata il 15/05 /2017 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCE