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Ordinanza — n. 12588/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses tax appeal for late filing and excludes rural property definition from simplified procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12588/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the taxpayer's appeal inadmissible due to a procedural delay exceeding the six-month statutory limit and the inability to use the simplified definition procedure. The taxpayer argued for a simplified resolution of the land registry dispute, but the court ruled that such acts have indeterminate value and do not involve payable debts. Consequently, the appeal was rejected, and the taxpayer was ordered to pay litigation costs to the tax agency.

Regesto Legislator

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Art. 5, comma 9, legge 31 agosto 2022, n. 130; Art. 327 c.p.c.: The simplified definition procedure applies only to tax debt disputes with determinable amounts, excluding land registry classifications, and appeals must be filed within six months of the judgment deposit.

Parole chiave

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simplified definition procedure land registry classification tax appeal inadmissibility statutory time limit litigation costs allocation proprietà fondiaria agricola zone rurali eccezioni processuali tardive

Disposizioni normative citate

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Art. 5, comma 9, legge 31 agosto 2022, n. 130
5057del 13/03/2015); 1.4.ciò è quanto si verifica nel caso in esame, avendo la ricorrente impugnato il diniego, notificato in data 26/10/2022, con ricorso notificato in data 21/12/2022, dunque entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione del diniego, previsto dall’art. 5, comma 11, legge n.
Art. 327 c.p.c.
ciò posto, osserva la Corte che il ricorso, così come eccepito anche dall’Agenzia controricorrente, è inammissibile in quanto tardivo per essere stato proposto oltre il termine di sei mesi previsto dall'art. 327 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis; 3.2.
art. 327 c.p
ciò posto, osserva la Corte che il ricorso, così come eccepito anche dall’Agenzia controricorrente, è inammissibile in quanto tardivo per essere stato proposto oltre il termine di sei mesi previsto dall'art. 327 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 6774 del 01/03/2022
ex multis Cass. n. 6774 del 01/03/2022, Cass.
Cass. n. 25423 del 10/10/2019
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Testo completo

nte ORDINANZA sul ricorso 14368-2021 proposto da: TENUTA CASTEANI SOC. AGR. A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato VITTORIO GIORDANO, che la rappresenta e difende assieme all’Avvocato GIANLUCA INDACO giusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende ope legis Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto Dott. ORONZO DE MASI - Presidente - CATASTO Dott. GIACOMO MARIA STALLA - Consigliere - Dott. FABIO DI PISA - Consigliere - Ud.3/5/2023- CC Dott. ANDREA PENTA - Consigliere - Dott.ssaANTONELLA DELL’ORFANO - Rel. Consigliere - e COMUNE DI GAVORRANO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocato FRANCESCO LENZERINI giusta procura allegata al ricorso e con domicilio digitale eletto presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata -controricorrenti– avverso la sentenza n. 841/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA, depositata il 20/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata - tenutasi in modalità da remoto previo decreto di autorizzazione del Presidente del Collegio - del 3/5/2023 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE Tenuta Casteani soc. agr. a r.l. propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Toscana aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 330/2017 della Commissione tributaria provinciale di Grosseto in accoglimento del ricorso della società contribuente avverso gli avvisi di accertamento catastale con mancato riconoscimento del requisito della ruralità degli impianti fotovoltaici di proprietà della ricorrente per le annualità 2011— 2014; l’Agenzia delle entrate ed il Comune di Gavorrano resistono con controricorso; con istanze, notificate in data 28 settembre 2022, la ricorrente ha proposto domanda di definizione della presente controversia ai sensi dell’art. 5 della legge 31 agosto 2022,n. 130; l’Agenzia delle entrate, con atti notificati il 26 ottobre 2022, ha provveduto al diniego della definizione agevolata ai sensi dell'art. 5 citato; laSocietà ha proposto ricorso per l’annullamento dei provvedimenti di diniego ed ha infine depositato memoria difensiva CONSIDERATO CHE 1.1. assume carattere pregiudiziale l'esame del ricorso proposto dalla contribuente avverso il diniego di definizione agevolata, intervenuto nella pendenza del giudizio di cassazione avverso la sentenza di appello indicata in epigrafe; 1.2.il ricorso è infondato; 1.3. in primo luogo, va evidenziato, con riguardo all’eccepita nullità della notifica degli atti di diniego, che tale nullità risulta in ogni caso sanata per effetto del raggiungimento del suo scopo, il quale, postulando che alla notifica invalida sia comunque seguita la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, può desumersi anche dalla tempestiva impugnazione, ad opera di quest'ultimo, dell'atto invalidamente notificato (cfr. con riguardo agli atti impositivi Cass. n. 18480 del 21/09/2016;

Cass. n. 5057del 13/03/2015); 1.4.ciò è quanto si verifica nel caso in esame, avendo la ricorrente impugnato il diniego, notificato in data 26/10/2022, con ricorso notificato in data 21/12/2022, dunque entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione del diniego, previsto dall’art. 5, comma 11, legge n. 130/2022; 1.5. a seguire, si osserva che risulta legittima la motivazione sottesa al diniego della richiesta di definizione agevolata; 1.6. deve ritenersi infatti che non sussista la possibilità di definire le controversie che riguardano, come nel caso in esame,il classamento degli immobili, a causa della mancanza di importi da versare da parte del contribuente; 1.7. ai sensi dell’art. 5, comma 7, legge n. 130/2022 cit., infatti, «la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e con il pagamento degli importi dovuti» mentre, nel caso in cui «non ci siano importi da versare», tenendo conto anche di eventuali versamenti già effettuati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio ai sensi dell’art. 5, comma 9, legge cit., «la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda»; 1.8. ciò esclude pertantoche una controversia come quella in esame, relativa ad un atto di classamento catastale, di valore indeterminabile, possa essere definita in via agevolata; 1.9. ferme restando le esclusioni espressamente previste al comma 6 dell’art. 5 cit., devono ritenersi invero suscettibili di estinzione le sole liti tributarie di debito (avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione di sanzioni, atti di imposizione di qualunque tipo), con esclusione, dunque, delle controversie relative ad atti impugnati in cui non siano previsti importi da versare da parte del contribuente, e, comunque, di valore indeterminabile, come, ad esempio, quellain esame, che attiene al classamento degli immobili;

2. a seguire, va in primo luogo evidenziato che il ricorso della Società è limitato alla sola Agenzia delle entrate e la notifica dell’atto di impugnazione anche al Comune di Gavorrano(che non è stato parte del giudizio di merito pregresso) è da ritenersi mera litis denuntiatio, con conseguente inammissibilità anche della costituzione in giudizio del Comune sulla scorta dell’inammissibilità dell'intervento volontario del terzo in sede di giudizio per cassazione (cfr. ex multis Cass. n. 6774 del 01/03/2022, Cass. n.25423 del 10/10/2019); 3.1. ciò posto, osserva la Corte che il ricorso, così come eccepito anche dall’Agenzia controricorrente, è inammissibile in quanto tardivo per essere stato proposto oltre il termine di sei mesi previsto dall'art. 327 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis; 3.2. invero, la sentenza impugnata, non notificata, è stata depositata il 20 novembre 2020 ed il ricorso è stato notificato a mezzo PEC in data 1 giugno 2021, laddove il termine ultimo scadeva il 20 maggio 2021; 3.3. il ricorso, inoltre, non può ritenersi propostotempestivamente in quanto notificato, nei termini, al Comune di Gavorrano, poiché quest’ultimo è estraneo, come dianzi illustrato, al giudizio in cassazione;

4. il ricorso va dichiarato quindi inammissibile; 5.le spese di lite tra la Società e l’Agenzia delle entrate seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, mentre le spese di lite tra la Società ed il Comune possono essere integralmente compensate essendo stato a quest’ultimo notificato il ricorso a mero titolo di litis denuntiatio

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso della contribuente avverso il provvedimento di diniego della definizione agevolata della controversia; dichiara inammissibile il ricorso avverso gli impugnati avvisi di accertamento catastale; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’Agenzia delle entrate, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; compensa integralmente le spese di lite tra la ricorrente ed il Comune di Gavorrano. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così dec