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Decreto — n. 12579/2023 — snciv Generato dall'IA

Court declares tax litigation extinguished due to automatic termination under new law after listing.

Numero d'incarto Decreto — n. 12579/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the tax litigation extinguished following the automatic termination triggered by the listing of the case in the new decree. The parties argued regarding the procedural implications of this listing under the updated tax code. The court ruled that the process ended by operation of law, leaving costs to the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 5, comma 12 of Law No. 130/2022; Art. 391, paragraph 3 of the Civil Procedure Code: The listing of a tax case in the decree for the reduction of time limits for the declaration of extinction of proceedings automatically extinguishes the process, unless parties request a hearing.

Parole chiave

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tax litigation extinction automatic process termination listing decree effect civil procedure rules cost allocation after extinction contenzioso tributario ricupero d'imposta sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 5, comma 12 of Law No. 130/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n.
Art. 391, paragraph 3 of the Civil Procedure Code
5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
Art. 40, paragraph 4 of D.L. No. 13/2023
414/01/2019 depositata il 17/06/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5236/2020 R.G. proposto da RECCHI GIUSEPPE DI RECCHI MARONE E BENIAMINO SNC, RECCHI MARONEe RECCHI BENIAMINO, rappresentati e difesi dall'avvocato NEBBIA GIUSEPPE contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale Molise n. 414/01/2019 depositata il 17/06/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINT