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Decreto — n. 12566/2023 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure dismissed: Court declares litigation extinguished due to lack of party request for hearing.

Numero d'incarto Decreto — n. 12566/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the civil procedure extinguished because neither party requested a hearing to continue the case. The lower court had already noted that no objection was filed regarding the transmission of the list of judgments for extinction under Article 5 of Law No. 130/2022. Consequently, the litigation ended automatically, leaving any advanced costs to the party who prepaid them.

Regesto Legislator

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Art. 5, comma 12, Law No. 130/2022; Art. 391, paragraph 3, Civil Procedure Code: When the list of judgments for extinction is transmitted and no party requests a hearing within the legal term, the process is extinguished.

Parole chiave

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extinction of litigation list of judgments request for hearing Civil Procedure Code Law 130/2022 automatic extinction costs allocation contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 5, comma 12, Law No. 130/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n.
Art. 391, paragraph 3, Civil Procedure Code
5 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11623/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro MICHELINI MARCO, rappresentato e difeso dall'avvocato SIMONI ROBERTO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Toscana n. 1497 /01/2019 depositata il 21/10/2019 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCES