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Ordinanza — n. 12563/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to parties' mutual settlement and agreement to extinguish proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12563/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished following a mutual settlement between the agricultural society and the municipality. Although the appellant raised procedural defects regarding the Regional Tax Commission's reasoning and the evaluation of tax authority documents, the parties reached an agreement with full compensation of litigation costs. Consequently, the Court ordered the extinction of the proceedings under Article 391 of the Code of Civil Procedure without ruling on the merits of the tax dispute.

Regesto Legislator

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Art. 391, fourth comma, cod. proc. civ.; Art. 391, last paragraph, cod. proc. civ.: When parties reach a settlement agreement with mutual compensation of litigation costs, the Court must declare the proceedings extinguished without ruling on the merits.

Parole chiave

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mutual settlement agreement extinction of proceedings compensation of litigation costs cassation appeal dismissal tax dispute resolution agglomerato rurale proprietà fondiaria agricola zona di ville

Disposizioni normative citate

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Art. 391, fourth comma, cod. proc. civ.
Pertanto, s'impone declaratoria d'estinzione del giudizio, senza statuizione sulle spese, ai sensi dell'art. 391, quarto comma, cod.
Art. 391, last paragraph, cod. proc. civ.
Pertanto, s'impone declaratoria d'estinzione del giudizio, senza statuizione sulle spese, ai sensi dell'art. 391, quarto comma, cod.
Art. 132, second comma, no. 4, cod. proc. civ.
Art. 156, second comma, cod. proc. civ.
Art. 360, first comma, no. 4, cod. proc. civ.
civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num.
Art. 360, first comma, no. 5, cod. proc. civ.
civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num.
artt. 2909 c.c
Con il sesto motivo la ricorrente deduce la “violazione o falsa applicazione degli artt. 2909 c.c.
art. 391 cod. proc. civ
Pertanto, s'impone declaratoria d'estinzione del giudizio, senza statuizione sulle spese, ai sensi dell'art. 391, quarto comma, cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 23175 del 2015
"doppio contributo", posto che la causa di inammissibilità del ricorso è sopravvenuta (Cass. n. 23175 del 2015).
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9475/2018proposto da: Società Agricola DIEVOLE S.p.A. - società con socio unico soggetta ad attività di direzione e coordinamento di "IAG Toscana S.r.l."-, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore , con sede in 53019 Castelnuovo Berardenga (SI), Fraz. Vagliagli, Loc. Dievole, n. 6 (C.F.: 00814520136; P . I VA: 00800530529), rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Laghi del Foro di Siena (C.F.: LGH NDR 69T03 1726 V) , con domicilio eletto all'indirizzo PEC andrealaghi@pec.ordineavvocatisiena.it, nonché presso lo studio della Dott.ssa Maria Teresa Cefalì, in Roma, alla Via Collalto Sabino n.60, come da mandato in calce alricorso; -ricorrente - contro COMUNE DI CASTELNUOVO BERARDENGA, con sede in Castelnuovo Berardenga (SI), alla Via G.

Garibaldi n. 4 (C.F.:00134780527), in persona Avviso accertamento Ici – Rinuncia al ricorso del sindaco pro tempore Fabrizio Nepi , nato a Siena il 24.07.1978 ( C.F. : NPEFRZ78L2417261),rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Finetti del foro di Siena ( C.F. : FNTFBA67T0617261 ) , elett ivamen te dom icilia to in Roma , alla Piazza Sallustio n. 9, presso lo studio dell' A vv. Gianfr anco Palermo (C.F.:PLRGFR40S04H501E), come da procur a a margine del controricors o, giusta deliberazione della giunta amministrativa 28.03.2018 n. 55; -controricorrente – avverso la sentenza n. 2052 / 20 17 emessa d a l la CTR Toscan a in data 26/09/2017e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott.

Andrea Penta; Rilevato che 1. La Società Agricola Dievole s.p.a. proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Siena avverso un avviso di accertamento ai fini Ici concernente l’annualità 2011 con il quale era stata accertata a suo carico una maggiore imposta dovuta, oltre interessi e relative sanzioni, deducendo di aver utilizzato una villa padronale come struttura adibita all’attività di agriturismo ed avente le caratteristiche di ruralità.

2. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, evidenziando che la contribuente aveva pacificamente depositato la domanda di variazione catastale con allegata autocertificazione, ai sensi dell’art. 7, comma 2-bis, d.l. 13 maggio 2011, n. 70 (convertito con modificazioni dalla l. 12 luglio 2011, n. 106), affermando che gli immobili possedevano i requisiti di ruralità a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della stessa, e che già per le annualità 2006 e 2007 la stessa commissione si era espressa in modo favorevole sulle sue richieste.

3. Sull’appello dell’Agenzia delle Entrate, la Commissione tributaria regionale Toscana accoglieva il gravame, rilevando che l’Agenzia delle Entrate di Siena – Ufficio Provinciale del Territorio - , con provvedimento trasmesso in data 28 aprile 2016, aveva respinto la richiesta di ruralità attribuendo agli immobili in esame la categoria A/8 classe 2, sicchè l’imposta richiesta risultava dovuta.4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione la Società Agricola Dievole s.p.a. sulla base di sei motivi. Il Comune di Castelnuovo Berardenga ha resistito con controricorso. Considerato che 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza con riferimento agli artt. 132, secondo comma, num. 4, e 156, secondo comma, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ., per aver la CTR reso una motivazione manifestamente illogica, avendo dapprima dichiarato di condividere interamente le osservazioni dei giudici di primo grado e poi accolto, ciò nonostante, l’appello proposto dal Comune.

2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5), cod. proc. civ., per non aver la CTR valutato l’effettiva rilevanza e portata probatoria dell’accertamento dell’Agenzia delle Entrate di Siena – Ufficio Provinciale del Territorio –n. SI0019086/2016, ad essa notificato in data 20 aprile 2016.

3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza con riferimento agli artt. 132, secondo comma, num. 4, e 156, secondo comma, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ., per aver la CTR esteso la rilevanza probatoria dell’accertamento dell’Agenzia delle Entrate di Siena – Ufficio Provinciale del Territorio – n. SI0019086/2016, ad essa notificato in data 20 aprile 2016, anche ad unità immobiliarinon interessate da quello specifico atto.

4. Con il quarto motivo la ricorrente si duole della “violazione o falsa applicazione degli artt. 7, comma 2-bis, d.l. 13.5.2011 e 2, comma 5-ter, d.l. 102/2013”, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., per non aver la CTR attribuito, a suo dire, la corretta rilevanza alla dichiarazione di ruralità da essa resa.

5. Con il quinto motivo la ricorrente denunzia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5), cod. proc. civ., per non aver la CTR valutato la rilevanza della sentenza n. 134/01/2012 della C.T.P. di Siena, passata in giudicato.6. Con il sesto motivo la ricorrente deduce la “violazione o falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 39 e 324 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., per non aver la CTR attribuito la corretta rilevanza al giudicato rappresentato dalla sentenza n. 134/01/2012 della C.T.P. di Siena.

7. Con nota congiunta le parti, dopo aver rappresentato di essere addivenute ad un accordo transattivo con integrale compensazione delle spese di entrambi i giudizi, hanno rinunciato ed accettato reciprocamente la rinuncia e chiesto la declaratoria di estinzione del processo ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 391 cod. proc. civ., senza farsi luogo alla pronuncia sulle spese.

8. La richiesta merita accoglimento, avendovi i rispettivi legali rappresentanti pro tempore delle parti aderito personalmente, apponendo la loro sottoscrizione ed invocando la compensazione delle spese di lite. Pertanto, s'impone declaratoria d'estinzione del giudizio, senza statuizione sulle spese, ai sensi dell'art. 391, quarto comma, cod. proc. civ.. Non sussistono i presupposti per imporre allaricorrente il pagamento del cd. "doppio contributo", posto che la causa di inammissibilità del ricorso è sopravvenuta (Cass. n. 23175 del 2015).

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di cassazione, compensando le spese di giudizio. Cosìdeciso in Roma, n